News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 29 settembre 2017 - 15:00

Prelievo abusivo da acquedotto punito da Codice penale

Acque (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Prelievo abusivo da acquedotto punito da Codice penale

Il prelievo abusivo di acqua già convogliata nelle condutture dell'acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato (articoli 624 e 625, C.p.) e non la violazione amministrativa prevista dal "Tu acque" (articolo 17, Rd 1775/1933).

 

A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 42897/2017) che ha così respinto il ricorso contro una sentenza di condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Palermo, a un soggetto sorpreso a prelevare abusivamente acqua dalla condotta di un Comune siciliano, mediante l'utilizzo di tubo di spurgo dell'aria opportunamente manomesso.

 

Avendo posteggiato la propria auto sopra il tombino al cui interno correva la conduttura, lo stesso soggetto ha predisposto misure atte ad evitare la scoperta dell'allaccio abusivo ed è quindi corretto anche il riconoscimento dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (articolo 625, n. 2, C.p.).

 

Il Giudice siciliano ha ben agito anche nell'escludere la non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, C.p.), considerata la natura (pubblica) del bene, le modalità "insidiose" di sottrazione e i quantitativi di acqua prelevata, criteri legittimi al fine di determinare la gravità del reato.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2017, n. 42897

Acque convogliate nell'acquedotto comunale - Prelievo abusivo - Reato - Furto - Articolo 624, C.p. - Sussistenza - Misure atte ad evitare la scoperta dell'allaccio abusivo - Aggravante - Articolo 625, C.p. - Sussistenza - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Insussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

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