Biomasse combustibili, ok Regioni ad allargamento novero
Rifiuti (Normativa in Cantiere)
La Conferenza Unificata il 25 maggio 2017 ha reso il parere sullo schema di Dm Ambiente che inserisce la farina di vinaccioli disoleata tra le biomasse combustibili negli impianti ex Parte V del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento regola e disciplina le modalità per l'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'elenco delle biomasse ad uso combustibile previste dall'allegato X alla Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. In questo allegato sono definiti i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di combustione disciplinati dal Titolo I (esclusi quindi gli impianti termici civili regolati dal Titolo II della citata Parte V).
In particolare la sezione 4 della Parte II dell'allegato X, Parte V, Dlgs 152/2006 indica le caratteristiche delle biomasse che possono essere usate come combustibile e le relative modalità di utilizzo. Occorre segnalare che la farina di vinaccioli disoleata non è stata inclusa nel cosiddetto "decreto sottoprodotti" 13 ottobre 2016, n. 264 tra le "Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione" (allegato 1, sezione 2) proprio perché non inclusa nell'allegato X, Parte V del Dlgs 152/2006.
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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