News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 11 luglio 2016

Grassi animali, nuove regole per utilizzo come combustibili ex Dlgs 152/2006

Aria

(Alessandro Geremei)
Parole chiave Parole chiave: Aria | Rifiuti | Energia | Rifiuti di origine animale | Biomasse / Biocombustibili | Recupero energetico / Incenerimento | Limiti / Soglie | Impianti | Sottoprodotti

Grassi animali, nuove regole per utilizzo come combustibili ex Dlgs 152/2006

Dal 23 luglio 2016 i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale entrano a far parte delle biomasse atte alla combustione negli impianti industriali ai sensi del "Codice ambientale".

 

La novità è prevista dal decreto 19 maggio 2016, n. 123, che introduce una nuova voce nella sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) dell'allegato X (Disciplina dei combustibili) alla Parte V del Dlgs 152/2006, recante norme in materia di inquinamento atmosferico. Le nuove regole non si applicano agli impianti termici civili.

 

La combustione dei “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” è ammessa a condizione che questi siano qualificati come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati combustibili dai regolamenti Ue 1069/2009, 142/2011 e 592/2014 (con applicazione dei metodi di trasformazione e delle altre condizioni stabilite dagli stessi regolamenti) e che vengano rispettati i valori limite stabiliti dal decreto con riferimento a 14 parametri (come densità, sedimenti totali, punto di infiammabilità, ecc...).

documenti di riferimento
Dm Ambiente 19 maggio 2016, n. 123 

Prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale - Inserimento tra le biomasse combustibili - Integrazione allegato X della Parte V del Dlgs 152/2006

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce

Regolamento Commissione Ue 142/2011/Ue

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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