Grassi animali, nuove regole per utilizzo come combustibili ex Dlgs 152/2006
Aria


Dal 23 luglio 2016 i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale entrano a far parte delle biomasse atte alla combustione negli impianti industriali ai sensi del "Codice ambientale".
La novità è prevista dal decreto 19 maggio 2016, n. 123, che introduce una nuova voce nella sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) dell'allegato X (Disciplina dei combustibili) alla Parte V del Dlgs 152/2006, recante norme in materia di inquinamento atmosferico. Le nuove regole non si applicano agli impianti termici civili.
La combustione dei “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” è ammessa a condizione che questi siano qualificati come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati combustibili dai regolamenti Ue 1069/2009, 142/2011 e 592/2014 (con applicazione dei metodi di trasformazione e delle altre condizioni stabilite dagli stessi regolamenti) e che vengano rispettati i valori limite stabiliti dal decreto con riferimento a 14 parametri (come densità, sedimenti totali, punto di infiammabilità, ecc...).
Prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale - Inserimento tra le biomasse combustibili - Integrazione allegato X della Parte V del Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
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