Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti
Ultima versione disponibile al 09/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 13 ottobre 2016, n. 264
(Gu 15 febbraio 2017 n. 38)
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);
Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini;
Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;
Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.
3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.
Articolo 2
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
b) residuo di produzione (di seguito "residuo"): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:
a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) ai residui derivanti da attività di consumo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Articolo 4
Condizioni generali
1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.
3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.
Articolo 5
Certezza dell'utilizzo
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.
3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.
4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Articolo 6
Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.
Articolo 7
Requisiti di impiego e di qualità ambientale
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.
Titolo II
Gestione dei residui
Articolo 8
Deposito e movimentazione
1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.
3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purchè abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.
4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.
Articolo 9
Controlli e ispezioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Titolo III
Disposizioni finali
Articolo 10
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2016
Allegato 1
(articolo 1)
Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia
1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.
2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Sezione 1
Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni ed attività |
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento Ce 1069/2009 • classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento Ce n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; |
Regolamento Ce 1069/2009 e normativa diattuazione |
lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica |
- sottoprodotti di animali acquatici; • classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento Ce n. 142/2011) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c): - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); • Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento Ce n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento Ce n. 142/2011) |
Regolamento Ce 1069/2009 e normativa di attuazione |
lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica |
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale • effluenti zootecnici; |
Regolamento Ce 1069/2009 e normativa di attuazione |
fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione |
• paglia; • pula; • stocchi; • fieni e trucioli da lettiera. • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dall'espianto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. |
lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica | |
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); • sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); • sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); • pannello di spremitura di alga; • sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); • sottoprodotti della torrefazione del caffè; • sottoprodotti della lavorazione della birra; |
lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica | |
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali | ||
• sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato. | essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica | |
• sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. • sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. |
lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico- meccanica | |
• sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. | lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica |
Sezione 2
Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione
Parte A
1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.
2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.
3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.
4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.
5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate. | Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera b), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. | |||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura. | Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. | |||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti | Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. | |||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli | Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per vinacce e loro componenti,come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171. |
Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione mediante trattamento fisico, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione. | |||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Sansa di oliva disoleata | Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico. |
|||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno. | Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido. | |||
Residuo | Norme di riferimento | Operazioni e attività | |||
Pollina | Articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171. Regolamento Ue 592/2014. |
Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
Parte B
1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.
Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012 | Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 |
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento Ce n. 1069/2009 |
Materiali non presenti nell'allegato X |
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale | |
effluenti zootecnici | Pollina: presente nell'allegato X nei casi e nei limiti previsti dal decreto-legge 171/2008 fatto salvo quanto previsto dal regolamento Ue n. 592/2014 Altri effluenti zootecnici: non presenti nell'allegato X |
paglia | Materiale presente nell'allegato X |
pula | Materiale presente nell'allegato X |
stocchi | Materiale presente nell'allegato X |
fieni e trucioli da lettiera | Materiali non presenti nell'allegato X |
residui di campo delle aziende agricole | Materiali presenti nell'allegato X |
sottoprodotti derivati dall'espianto | Materiali presenti nell'allegato X |
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; | Materiali presenti nell'allegato X |
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. | Materiali presenti nell'allegato X |
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali | |
sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); | Sansa di oliva disoleata: presente nell'allegato X Altri sottoprodotti della trasformazione delle olive: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.); | Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. oppure presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008 |
sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); | Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
pannello di spremitura di alga; | Materiale presente nell'allegato X, se derivante da coltivazione, nei casi in cui è soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Non sono in tutti i casi ammessi se contengono materiali non presenti nell'allegato X |
sottoprodotti della torrefazione del caffè; | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della lavorazione della birra; | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato. |
Materiali presenti nell'allegato X limitatamente al legno vergine soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. |
Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. | Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. |
Allegato 2
(articolo 5)
Scheda tecnica e dichiarazione di conformità
(rese ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 144 KB