Via e porti marittimi, ampliamenti passano prima da "screening"
Via (Pua-Paur) / Vas (Giurisprudenza)
Le modifiche e le estensioni dei progetti relativi a terminali marittimi sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a Via e non direttamente a valutazione di impatto ambientale.
Lo ha ricordato il Tar Liguria nella sentenza 16 gennaio 2017, n. 12 con cui ha rigettato le doglianze di una associazione ambientalista contro il provvedimento di screening per un progetto di adeguamento tecnico-funzionale del Piano regolatore portuale di La Spezia. I Giudici hanno ricordato che ai sensi degli articoli 6, comma 7 e 20 del Dlgs 152/2006 le modifiche ed estensioni dei progetti relativi ai terminali marittimi sono sottoposte a "screening" ambientale e non direttamente a Via.
Rigettata anche la doglianza relativa alla mancata sottoposizione delle modifiche a valutazione ambientale strategica (Vas). Nel caso di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, l'articolo 6, comma 3-ter, del Dlgs 152/2006, prevede l'espletamento di una Via integrata dalla Vas solo se il Piano regolatore portuale o le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza.
Territorio - Piano regolatore portuale - Modifiche - Sottoposizione a screening - Articoli 6 e 20, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Sottoposizione diretta a valutazione di impatto ambientale - Esclusione - Sottoposizione a Vas - Condizioni - Limiti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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