Zonizzazione acustica, P.a. deve considerare attività preesistenti
Rumore (Giurisprudenza)
Le autorità competenti devono adottare provvedimenti che non eccedano quanto è opportuno per conseguire il miglioramento acustico e tengano conto delle posizioni di interesse dei privati interessati.
A dirlo è il Tar Toscana (sentenza 1771/2016) che ricorda come la zonizzazione acustica costituisca esercizio di un potere pianificatorio discrezionale finalizzato a migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare l'esistente.
Anche l'eventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione, in ogni caso, non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza i quali impongono alla P.a. di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni dei privati interessati.
Ciò comporta che l’amministrazione comunale debba tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente.
Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica - Articolo 4, legge 447/1995 - Esercizio potere pianificatorio - Principi di proporzionalità e ragionevolezza - Conseguimento scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati - Obbligo del Comune di tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio - Sussistenza
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