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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 12 dicembre 2016, n. 1771

Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica - Articolo 4, legge 447/1995 - Esercizio potere pianificatorio - Principi di proporzionalità e ragionevolezza - Conseguimento scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati -  Obbligo del Comune di tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio - Sussistenza

Le autorità competenti devono adottare provvedimenti che non eccedano quanto è opportuno per conseguire il miglioramento acustico e tengano conto delle posizioni di interesse dei privati interessati.
A dirlo è il Tar Toscana (sentenza 1771/2016) che ricorda come la zonizzazione acustica costituisca esercizio di un potere pianificatorio discrezionale finalizzato a migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare l'esistente.
Anche l'eventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione, in ogni caso, non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza i quali impongono alla P.a. di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni dei privati interessati.
Ciò comporta che l’amministrazione comunale debba tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente.

Tar Toscana

Sentenza 12 dicembre 2016, n. 1771

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 C.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2012, proposto da:

S.K.I. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Barga, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

della delibera C.C. 23.07.2012, n. 21 del Comune di Barga, recante l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica nella parte in cui inserisce l'area su cui insiste lo stabilimento dell'Unità operativa di Ponte all'Ania di S.K.I. Spa, in parte in Classe V e in parte in Classe IV, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, se lesivo fra cui la delibera Consiglio comunale 15.05.2012, n. 10 recante l'adozione del predetto Piano e la nota del Garante della comunicazione 2.08.2012, n. 15315.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 C.p.a.;

 

Premesso che:

— la società ricorrente svolge sin dal 1952 l'attività di produzione di carta per imballaggi nello stabilimento sito in località Ponte all'Ania, nel Comune di Barga, in un'area che, secondo gli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo, ha sempre avuto destinazione industriale;

— tale destinazione risulta confermata anche dal Regolamento urbanistico approvato con delibera consiliare n. 1/2008 nel quale l'area in questione è inserita tra le "aree a destinazione industriale esistenti" e dal Piano strutturale approvato con deliberazione n. 2/2010 dove l'area è qualificata come "area produttiva satura";

— il Consiglio comunale di Barga, con atto del 15 maggio 2012, adottava il nuovo Piano di classificazione acustica inserendo l'area dello stabilimento parte in classe V e parte in classe IV ossia, secondo il Dpcm 14 novembre 1997, rispettivamente, in "aree prevalentemente industriali" e "aree di intensa attività umana", con i correlativi limiti di emissione sonora;

— nonostante le osservazioni avanzate dalla ricorrente tese a inserire in classe VI almeno l'area dove insiste la produzione industriale vera e propria, l'amministrazione comunale approvava il nuovo Pca confermando le scelte operate in sede di adozione;

considerato che:

— S.K.I. ha impugnato la suddetta deliberazione deducendo, in primo luogo, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 e dell'articolo 4 della Lr n. 89/1998, con specifico riferimento all'obbligo per i comuni, nella redazione dei piani di classificazione acustica, di tener conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

— nella specie il Comune di Barga non avrebbe tenuto in alcun conto di tale destinazione che, in conformità della classificazione urbanistica dell'area, ha continuativamente avuto vocazione industriale;

— controparte argomenta, in senso contrario, che in realtà la nuova classificazione conferma quella già in precedenza attribuita (e ormai incontestabile) limitandosi il nuovo Pca a introdurre una riduzione dell'estensione della porzione di area, inserita in classe V, situata in prossimità dell'abitato di Ponte all'Ania, peraltro compensata dal passaggio dalla classe IV alla classe V di altra parte dell'area di proprietà della ricorrente, posta lungo la scarpata del versante di Filecchio;

— inoltre, come è dato leggere nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente, "l'insediamento produttivo dell'Azienda S.K.I. è ubicato in "area di pertinenza fluviale" secondo il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca; il Piano strutturale del Comune di Barga prevede la riqualificazione degli insediamenti del Sistema territoriale di Fondovalle prescrivendo il consolidamento degli usi produttivi laddove compatibili con il necessario risanamento/riqualificazione delle fasce di pertinenza fluviale";

osservato che:

— questo Tar ha già avuto modo di affermare che nell'adozione del piano di classificazione acustica, l'articolo 4 legge n. 447/1995 impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni d'uso delle aree, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si sono legittimamente insediati (Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2011 n. 1650, id., Sezione II, 11 dicembre 2010 n. 6724);

— in tema si è altresì argomentato che le scelte effettuate dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria o programmatoria dell'Ente, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è proprio il preuso del territorio (cfr. Tar Veneto, Sezione III, 24 gennaio 2007, n. 187, Tar Liguria, Sezione I, 21 febbraio 2007 n. 354);

— se è vero che zonizzazione acustica costituisce esercizio di potere pianificatorio discrezionale che ha lo scopo di migliorare, ove possibile, la situazione, senza quindi limitarsi a fotografare l'esistente (Tar Lombardia, Brescia, Sezione I, 2 aprile 2015 n. 477), è però indubitabile che la pianificazione acustica non è diretta ad orientare lo sviluppo dal punto di vista urbanistico-edilizio, ma è rivolta a governare l'assetto del territorio sotto il distinto profilo della salute ambientale e della salute umana, di talché non può ritenersi legittimo l'utilizzo di tale strumento al fine di precostituire le condizioni per una diversa allocazione degli insediamenti urbani;

— in ogni caso anche l'eventuale esercizio del potere discrezionale volto a indurre un miglioramento della situazione non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza i quali impongono alla Pubblica amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati interessati (Tar Lazio, Latina, Sezione I, 16 settembre 2015, n. 616; Tar Veneto, Sezione I, 30 maggio 2016, n. 568);

— nel caso di specie ciò comporta che l'amministrazione comunale deve tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente (Trga Trento, 24 ottobre 2008, n. 271);

— non ha pregio la tesi del Comune in ordine alla situazione emergente dal precedente Piano e alla sua inoppugnabilità dal momento che esso è stato emanato all'esito di una nuova istruttoria e reca prescrizioni lesive che la ricorrente ha interesse ad impugnare;

— sulla base degli strumenti pianificatori vigenti lo stabilimento della ricorrente è situato in una zona classificata come industriale;

ritenuto, pertanto, che:

— per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nei limiti dell'interesse dedotto dalla deducente;

— le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Barga alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

 

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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