Rumore, novità per valutazione impatto acustico ferrovie
Rumore (Normativa Vigente)
Ai sensi del Dlgs 42/2017 la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari come le ferrovie deve tenere conto della pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione del rumore.
Il Dlgs in parola, in vigore dal 19 aprile 2017, modifica la legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 8 dedicato alle norme sull'impatto acustico. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, in sede di progettazione deve tenere conto dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.
La legge quadro all'articolo 10, comma 5 prevede che le società e gli e Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture nel caso superino i valori limite previsti dalle norme vigenti devono predisporre e presentare al Comune un Piano di contenimento e abbattimento del rumore. Il Dlgs 42/2017 nel modificare l'articolo 10 della legge in questione aggiunge una norma sanzionatoria. Se nei tempi fissati il Piano non viene predisposto, presentato o trasmesso scattano a carico dell'Ente gestore le sanzioni amministrative previste dai primi 3 commi del medesimo articolo 10 (sono quelle tradizionalmente previste per chi supera i limiti di emissione o viola i vari regolamenti "settoriali" in materia di inquinamento acustico).
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge 447/1995
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