Responsabilità "231", sequestro per equivalente solo se impossibile il diretto
Responsabilità 231
Per procedere a sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato-presupposto ex Dlgs 231/2001 va sempre verificata l'impossibilità del sequestro diretto in base a elementi probatori che competono all'accusa.
La Cassazione (sentenza 20 luglio 2016, n. 30995) ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva respinto il ricorso di un imprenditore che si era visto "congelare" immobili di sua proprietà per effetto di una confisca per equivalente del prezzo o profitto del reato presupposto (nella specie un reato tributario). Secondo il Giudice di merito il sequestro per equivalente ex Dlgs 231/2001 era legittimato dal fatto che il sequestro del profitto "diretto" del reato risultava impossibile e questo per carenze della difesa che non aveva fornito prove a contrario. Inammissibile per la Cassazione "scaricare" sulla difesa un onere probatorio che spettava all'accusa (valutare il patrimonio dell'ente ha tratto vantaggio dal reato).
I Supremi Giudici hanno ribadito che nel caso in cui profitto di un reato-presupposto ex Dlgs 231/2001 sia denaro o altre cose fungibili la confisca delle somme rinvenute nella disponibilità del soggetto che lo ha percepito, anche sotto forma di risparmio di spesa, avviene sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente. L'impossibilità di procedere al sequestro diretto va dimostrata ex actis, e spetta all'accusa.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo del profitto del reato-presupposto - Oggetto - Denaro o altre cose fungibili - Sequestro diretto - Obbligatorietà - Sussistenza - Sequestro per equivalente - Condizioni
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