Riciclaggio navi, Ue fa chiarezza su impianti esteri
Rifiuti
La Commissione europea ha pubblicato una "Nota tecnica orientativa" sui requisiti e la procedura per l'inserimento degli impianti situati in Paesi terzi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
La nota orientativa riguarda l’applicazione del regolamento 1257/2013/Ue sul riciclaggio delle navi, provvedimento entrato in vigore il 30 dicembre 2013 e che prevede l'obbligo, per gli impianti di riciclaggio situati in Paesi terzi, di essere inseriti nell'elenco europeo istituito dall’articolo 16 dello stesso regolamento, previa certificazione di conformità rilasciata da verificatori qualificati e indipendenti.
Al fine di agevolare tale certificazione, la nota orientativa, pur non essendo giuridicamente vincolante (l'interpretazione vincolante della legislazione europea spetta solo alla Corte di Giustizia), rispecchia il parere dell'Esecutivo Ue su alcuni rilevanti aspetti della disciplina, come l'oggetto della certificazione (requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi e di monitoraggio degli impianti), lo status e le qualifiche del verificatore, la procedura per ispezionare gli impianti (e successive verifiche) e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento alla Commissione stessa.
Nota tecnica orientativa a norma del regolamento 1257/2013/Ue relativo al riciclaggio delle navi - Inserimento degli impianti situati in paesi terzi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
Regolamento relativo al riciclaggio delle navi
Riciclaggio delle navi - Regolamento 1257/2013/Ue - Informazioni e documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo
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