Emissioni, impianti trattamento acque “pre 2010” esenti da autorizzazione
Aria
Sino all’entrata in vigore del Dlgs 128/2010 (cd. “Correttivo Aria”), le emissioni provenienti da impianti di trattamento delle acque non richiedevano autorizzazioni, così come disposto dal previgente articolo 267 “Codice ambientale”.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 23 dicembre 2015 n. 50439 affermato che dal combinato disposto degli articoli 269 e 267 del Dlgs 152/2006 nella formulazione antecedente alla novella ex Dlgs 128/2010 (ed in vigore fino al 26/8/2010) gli impianti che producevano emissioni in atmosfera non avevano bisogno di alcun tipo di autorizzazione, laddove rientrassero nell’elenco di cui all’allegato IV della parte quinta del Dlgs 152/2006.
Non si può applicare infatti una disciplina più sfavorevole (si vedano i vigenti articoli 267 e 269, Dlgs 152/2006, così come modificati dal Dlgs 128/2010) ad un fatto accertato in data anteriore all’entrata in vigore del Dlgs stesso.
Nel caso in esame, all’imputato veniva contestato l’esercizio dell’attività di depurazione delle acque reflue con emissioni in atmosfera senza essere in possesso di autorizzazione; autorizzazione che per questo tipo di emissioni non era richiesta alla data del fatto (2009). I Giudici hanno ritenuto di dover annullare la sentenza perché il fatto non sussiste.
Emissioni - Impianti di trattamento delle acque - Autorizzazione ex articoli 267 e 269 del Dlgs 152/2006 - Disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal Dlgs 128/2010 - Necessità - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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