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Dm Ambiente 15 gennaio 2014

Impianti di trattamento delle acque - Inquinamento atmosferico - Modifiche all'allegato IV della parte quinta Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 gennaio 2014

(Gu 10 febbraio 2014 n. 33)

Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro della salute

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la parte quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale disciplina gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, rinviando all'elenco contenuto nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta di tale decreto;

Visto l'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede, alla lettera p) della parte I, tra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, "gli impianti di trattamento acque, con esclusione delle linee di trattamento fanghi";

Considerato che, secondo l'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli elenchi di impianti e di attività contenuti nell'allegato IV alla parte quinta di tale decreto, possono essere aggiornati e integrati anche su indicazione delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive;

Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto della proposta presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla FederUtility (Federazione delle imprese energetiche ed idriche), volta ad inserire nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta decreto legislativo n. 152 del 2006, una serie di linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue;

Considerati gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata a seguito della proposta della FederUtility, al fine di individuare le linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue che si caratterizzano per la presenza di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

Visto in particolare il parere espresso in data 31 gennaio 2013 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in merito ad un precedente schema del presente decreto ministeriale;

Considerato che l'istruttoria si è svolta anche nell'ambito del Coordinamento tra Ministero dell'ambiente, Regioni e autorità competenti previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il quale assicura, tra l'altro, un esame congiunto di aspetti di comune interesse inerenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera;

Considerato che l'istruttoria ha permesso di individuare una serie di linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue che è possibile inserire nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione non producono, per la natura stessa di tali attività, emissioni in atmosfera, con la conseguenza che non è necessario prevedere tali linee nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che, per linea di trattamento dei fanghi si deve intendere l'insieme delle operazioni che sono funzionali all'impianto di trattamento delle acque e che sono necessarie a rendere i fanghi idonei al loro successivo utilizzo, recupero o smaltimento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in data 7 novembre 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)";

è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: "p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

Roma, 15 gennaio 2014

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