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Territorio

Milano, 6 novembre 2015

Opere pubbliche, su danni a privati decide Giudice ordinario

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(Alessandro Geremei)

Opere pubbliche, su danni a privati decide Giudice ordinario

Il soggetto che vuole chiedere i danni patrimoniali causati dalla cattiva gestione e manutenzione dei beni appartenenti alla P.a. deve rivolgersi alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.

 

Lo stabiliscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 22095/2015) che hanno dichiarato la giurisdizione civile su un caso relativo alla richiesta di indennità, presentata dai proprietari di un immobile ubicato in area interessata dalla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, per tutti i danni — compreso quello alla salubrità ambientale – subiti a causa della mancata adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare le proprietà circostanti.

 

La richiesta di danno per l'inosservanza da parte della P.a., nella gestione dei beni che le appartengono, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sottolinea il Giudice nelle motivazioni dell'ordinanza, non investe scelte o atti autoritativi della P.a. bensì la violazione del principio civilistico del neminem laedere, posto a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio.

documenti di riferimento
Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 7 luglio 2015, n. 22095

Beni pubblici - Cattiva gestione o manutenzione - Danni patrimoniali ai soggetti privati - Principio del neminem laedere - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza

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