Rumore, no a riclassificazione area che penalizza industria esistente
Rumore
Un Comune non può imporre a un'attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali, riclassificando l'area in zona III ex Dpcm 14 novembre 1997, impedendo di fatto l'esercizio dell'attività.
Il Consiglio di Stato con sentenza 21 settembre 2015, n. 4405 ha annullato il piano di zonizzazione di un Comune che incideva sull'attività di un impianto di trattamento dell'acqua. L'impianto una volta di proprietà del Comune stesso, ora gestito da un privato era stato realizzato in epoca risalente e il Comune avendo consentito il passaggio a "residenziale" di alcuni edifici limitrofi aveva steso un piano di zonizzazione acustica che includeva la parte del compendio produttivo più vicina alle abitazioni in zona III "area urbana con assenza di attività industriali" (Dpcm 14 novembre 1997) evidentemente incompatibile con l'impianto di trattamento acqua che ai fini acustici va classificato come attività industriale.
Il problema determinatosi a livello urbanistico della presenza di una zona residenziale limitrofa all'attività industriale non può essere risolto a livello acustico imponendo all'attività produttiva limiti acustici propri delle zone residenziali tali da bloccarne l'esercizio, ma semmai attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all'adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico, già peraltro imposte dal Comune ed effettuate dall'impresa nel caso di specie.
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Rumore - Attività industriale preesistente - Piano di zonizzazione comunale - Dpcm 14 novembre 1997 - Riclassificazione area in zona III residenziale - Legittimità - Esclusione
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