Aia, cambiano regole per centrali a gas naturale
Ippc/Aia
Gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, con potenza termica compresa tra i 50 e i 300 MW e alimentati esclusivamente a gas naturale, non sono più obbligati a presentare direttamente la relazione di riferimento.
In base al tenore del DmAmbiente 17 luglio 2015 (e alla luce del Dlgs 152/2006), gli impianti in questione, pur non essendo più obbligati alla presentazione della relazione, devono comunque effettuare la verifica circa la sussistenza di tale obbligo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (si evidenzia che il decreto non è stato pubblicato in Gu ma solo segnalato tramite comunicato pubblicato sulla Gu del 13 ottobre 2015, con rinvio per la consultazione al sito del Ministero).
La novità passa dalla modifica del Dm 272/2014, recante "modalità per la redazione della relazione di riferimento". Gli impianti con potenza superiore a 50 MW facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, in quanto elencati nell'allegato XII del Dlgs 152/2006, continuano quindi a rimanere soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) statale.
Per tutti gli impianti non sottoposti ad Aia nazionale ma comunque disciplinati dal Dm 272/2014, infine, il decreto fa salva la facoltà dei gestori di presentare la relazione di riferimento "in luogo" della verifica circa la sussistenza di tale obbligo.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Autorizzazione integrata ambientale - Modalità per la redazione della relazione di riferimento
Aia - Relazione di riferimento - Impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale - Modifiche al Dm 272/2014
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