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Dm Ambiente 17 luglio 2015

Aia - Relazione di riferimento - Impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale - Modifiche al Dm 272/2014

Ultima versione disponibile al 14/10/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 luglio 2015

(Comunicato pubblicato sulla Gu 13 ottobre 2015 n. 238)

Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272

1

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato che l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, prevede l'obbligo di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento per i gestori degli impianti elencati nell'allegato XII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche e da altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto in particolare l'articolo 37, comma 2, lettera d), che aggiunge agli impianti di cui al punto 2) dell'allegato XII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;

Considerato che tali modifiche determinano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, l'obbligo per i gestori degli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento;

Ritenuto che, ai fini della presentazione della relazione di riferimento, gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale, siano assimilati alle centrali termiche e agli altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW aventi la stessa alimentazione;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche al decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, è sostituito dal seguente:

"1. I gestori degli impianti elencati nell'allegato XII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all'autorità competente la relazione di riferimento."

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, è aggiunto il seguente comma:

"4. È fatta salva la facoltà per i gestori di presentare all'autorità competente la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura di cui al comma 2, entro i tempi di cui all'articolo 4, comma 1, informando al riguardo l'autorità competente."

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, decorre dall'entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale.

 

Note redazionali

1.

Si segnala che sulla Gu  13 ottobre 2015 n. 238 è stato pubblicato un comunicato del MinAmbiente che così recita:
"Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 0000141 del 17 luglio 2015, si è provveduto alla parziale modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 0000272 del 13 novembre 2014, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it".

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