Attività rumorosa autorizzata, superamento limiti senza responsabilità penale
Rumore
Il titolare dell'esercizio commerciale autorizzato a trasmettere musica se supera i limiti massimi di legge non commette il reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale ma un illecito amministrativo.
La Corte di Cassazione nella sentenza 18 agosto 2015, n. 34920 ribadisce il consolidato orientamento in materia di immissioni rumorose (a volte non seguito dalla Corti di merito, come quella del caso di specie). Un esercizio commerciale autorizzato a restare aperto fino a tardi e all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora va qualificato come "mestiere rumoroso". Siamo quindi nel campo del comma 2 dell'articolo 659, Codice penale e non del comma 1.
Di conseguenza se l'uso di tali strumenti musicali e di diffusione sonora è connesso e necessario all'esercizio dell'attività, il mero superamento dei limiti massimi o differenziali di legge non dà luogo a responsabilità penale (disturbo del riposo delle persone) ex articolo 659, comma 2, Codice penale, ma integra l'illecito amministrativo ex articolo 10, comma 2, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rumore - Esercizio commerciale autorizzato all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora - Qualificazione - Mestiere rumoroso - Disturbo del riposo delle persone - Articolo 659, comma 2, Codice penale - Configurabilità - Esclusione - Superamento limiti massimi o differenziali - Illecito amministrativo
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