Siti contaminati, responsabilità si può presumere
Danno ambientale e bonifiche
L’imputazione di un inquinamento ad un determinato soggetto, ricorda il Consiglio di Stato, può avvenire per condotte attive o omissive e la relativa prova può essere data in forma sia diretta, sia indiretta.
La Pubblica amministrazione, riassume il Giudice nella sentenza 2569/2015, può anche avvalersi di presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 2727 del Codice civile, prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti.
Il Giudice di appello amministrativo ha così respinto il ricorso contro un’ordinanza di messa in sicurezza d’emergenza della falda, adottata ai sensi dell’articolo 244 del Dlgs 152/2006, non avendo l’appellante fornito in giudizio alcuna prova sufficiente ad escludere la correttezza della comparazione, svolta dall’Arpa, tra il liquido prelevato da un tubo sotterrato nel terreno del ricorrente e le concentrazioni pericolose rilevate dai piezometri nelle acque di falda sottostanti.
Considerato anche l’inquinamento “sensibilmente inferiore” rilevato nel sito a monte, ha quindi ben agito il Giudice che, alla luce dell’id quod plerumque accidit, ha individuato nel ricorrente la responsabilità dell’inquinamento.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifica di siti contaminati - Ordinanze sindacali - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Imputazione delle responsabilità - Prova diretta o indiretta - Presunzioni semplici - Utilizzabilità
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