Bonifica inquinamento, su proprietario incolpevole gravano solo misure precauzione
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
È illegittima l'ordinanza del Sindaco che impone al proprietario incolpevole di un sito inquinato di adottare gli obblighi di bonifica ai sensi degli articoli 240 e 244, Dlgs 152/2006.
Il Tar Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2019, n. 247 ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente di un Sindaco di un Comune in Provincia di Pordenone che imponeva al titolare di una impresa misure di prevenzione dall'inquinamento ai sensi degli articoli 240 e 244 del Dlgs 152/2006. Per i Giudici friulani l'ordinanza del Sindaco è illegittima perché mancano i presupposti per l'emissione di un provvedimento contingibile e urgente in particolare perché il provvedimento del Sindaco – in disparte della competenza di tale soggetto "politico" di attivare la procedura di bonifica che in realtà spetterebbe alla Provincia – era carente sotto il profilo della imputazione in capo alla società ricorrente della responsabilità dell'inquinamento.
Infatti l'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area contaminata che non sia l'autore dell'inquinamento l'obbligo di provvedere alla bonifica di siffatta area (principio "chi inquina paga", articoli 242, comma 1, e 244 comma 2, Dlgs 152/2006) ma solo le (mere) misure di precauzione — ipotesi che non ricorre nel caso di specie — che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente.
Danno ambientale e bonifica - Sito inquinato - Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che impone al proprietario incolpevole dell’inquinamento l'obbligo di bonifica - Articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza - Imposizione delle mere misure di precauzione - Condizioni - Limiti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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