Albo gestori, chiarimenti su attività bonifica
Albo gestori ambientali
Le imprese iscritte ai sensi del Dm 406/1998 in categoria 9 (bonifica di siti) o 10 (bonifica di beni contenenti amianto) possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal Dm 120/2014.
Le indicazioni del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (circolare 21 aprile 2015, prot. n. 306/Albo/Pres) prendono spunto dal fatto che sebbene il nuovo regolamento dell’Albo (Dm 120/2014) abbia rideterminato, verso l’alto, gli importi dei lavori cantierabili alla base delle cinque classi di iscrizione (dalla A alla E) delle categorie 9 e 10, i requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie in questione e le relative classi non sono invece al momento mutati.
Con riferimento alla sola bonifica dei beni contenenti amianto, inoltre, il Comitato nazionale ricorda che continua ad applicarsi il Dm 5 febbraio 2004, provvedimento che stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che le imprese devono prestare allo Stato.
Iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 per (bonifica di beni contenenti amianto) - Applicazione Dm 120/2014
Imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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