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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 5 febbraio 2004

Imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 5 febbraio 2004

(Gu 14 aprile 2004 n. 87)

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti

 

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/Ce sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera l), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto, altresì, l'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, 25 ottobre 1999, n. 471, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'articolo 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a inutili aggravi economici;

 

Decreta:

Articolo 1

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato "A".

2. La competente Sezione regionale dell'Albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema dell'allegato "A".

Articolo 3

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, in base alle classi d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

Classe Importo Note
classe a) euro 480.000
classe b) euro 240.000
classe c) euro 120.000
classe d) euro 60.000
classe e) euro 30.500 per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000
euro 15.000 per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Articolo 4

Registrazione Emas

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/Cee, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo 3.

 

Roma, 5 febbraio 2004

 

Allegato A

Fideiussione per le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto

(Articolo 2, comma 1)

Premesso

 

1 — che l'impresa (Ditta) ......................................., con sede in ..................... codice fiscale n .................... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe...., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente .......................................................;

2 — che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza della attività svolta;

 

Ciò premesso

La Società ..................................... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...................., codice fiscale n. ..................... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del Codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa .................................... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge — la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro ........................... (euro ......................), secondo quanto previsto per la classe ..........., di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ............................., a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di bonifica;

b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

c) trasporto e smaltimento rifiuti.

 

Condizioni che regolano il rapporto tra società e il Ministero

Articolo 1

Delimitazione della garanzia

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali al sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in premessa.

Articolo 2

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Articolo 3

Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4

Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5

Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6

Avviso di sinistro — Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo — con richiesta motivata inviata anche all'impresa — inviterà la Società a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7

Rinuncia alla preventiva escussione

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 Codice civile.

Articolo 8

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9

Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

Foro competente

In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'articolo 25 Cod. proc. civile.

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