Attività rumorosa, reato solo se violata legge o prescrizioni Autorità
Rumore
Il reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale si configura solo se il rumore da attività produttiva è esorbitante rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'Autorità.
La Cassazione (sentenza 27 febbraio 2015, n. 7912) torna a fare il punto sull'articolo 659, Codice penale, cassando la sentenza di merito che aveva condannato la titolare di un bar per i rumori dei condizionatori dell'esercizio commerciale. I Supremi Giudici ribadiscono ancora una volta che il reato ex articolo 659, comma 2 Codice penale (rumore da attività produttiva autorizzata) si configura solo in caso di rumori esorbitanti rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'Autorità. Se sono superati solo i limiti massimi o differenziali fissati da leggi o decreti in materia scatta l'illecito amministrativo ex articolo 10, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Si configura invece l'illecito di cui al comma 1 dell'articolo 659, Codice penale (disturbo del riposo delle persone) a carico del titolare dell'attività produttiva regolarmente autorizzata quando il fatto costitutivo del reato sia diverso dal mero superamento dei limiti del rumore per effetto di un esercizio dell'attività produttiva che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato.
Rumore - Attività produttiva rumorosa - Reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale - Condizioni - Esorbitanza del rumore rispetto alle previsioni di legge o prescrizioni dell’Autorità - Mero superamento dei limiti massimi o differenziali - Reato penale - Esclusione - Illecito amministrativo
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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