Verde pubblico, la gestione è servizio pubblico locale
Territorio
Il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz’altro fra i servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 112 del Dlgs 267/2000 e può acquisire anche rilevanza economica, seppure in via indiretta.
A dirlo è il “Comitato per il verde pubblico”, organismo istituito presso il MinAmbiente dalla legge 10/2013 (“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) che, nella delibera 16 marzo 2015, n. 6, esclude che il servizio di gestione del verde pubblico possa essere classificato come attività strumentale ancillare ad un servizio pubblico principale.
Secondo il Comitato, invece, si tratta invece di un vero e proprio servizio pubblico locale — seppur dotato di caratteristiche “indubbiamente peculiari” – nella cui gestione rientra anche l’opera di accrescimento del verde pubblico (oltre che la sua manutenzione).
Tale servizio pubblico locale è però autonomo rispetto agli altri, ivi inclusi tutti i servizi di igiene urbana. Conseguentemente, gli Enti locali che hanno affidato “verde” e “rifiuti” allo stesso soggetto devono mantenere distinti sul piano giuridico tali servizi e riferire formalmente gli atti adottati a tutti i (distinti) servizi affidati, compresi quelli bilaterali.
Sviluppo del verde urbano - Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
Classificazione più appropriata per la gestione del verde pubblico
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