Rifiuti

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge del Dl 138/2011 - Ripristino Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Rifiuti | Elettricità | Energie rinnovabili | Appalti e acquisti verdi | Energia | Disposizioni trasversali/Aua | Sistri / Tracciabilità | Servizi pubblici locali | Procedure semplificate | Edilizia | Tasse / Tariffe / Contributi | Tasse / Tariffe / Contributi | Legge Finanziaria / Stabilità | Edilizia

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Parlamento italiano

Legge 14 settembre 2011, n. 148

(Gu 16 settembre 2011 n. 216)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

 

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di Comuni capoluogo di Provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di Comuni capoluogo di Provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 settembre 2011

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

All'articolo 1 è premesso il seguente:

"Articolo 01. — (Revisione integrale della spesa pubblica) — 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione".

All'articolo 1:

al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri Comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del Pil previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa";

al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "indebitamento" è inserita la seguente: "netto" e l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"";

il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"";

al comma 9, lettera b), le parole: "di cui a primi due periodi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi due periodi";

al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

al comma 12, primo periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla totalità";

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari";

al comma 13, al primo periodo, le parole: "i seguenti periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i seguenti periodi" e, all'ultimo periodo, le parole: "é attribuito" sono sostituite dalle seguenti: "può essere attribuito";

il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,"";

al comma 17, lettera c), le parole: "é sostituita" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite";

al comma 20, le parole: ""2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028"" sono sostituite dalle seguenti: ""2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026"";

al comma 21, le parole: "inserire la seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti";

dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Per le Regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della Regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio";

al comma 3:

le parole: "libero professionale" sono sostituite dalle seguenti: "libero-professionale"; le parole: "ai sensi dell'articolo 1 del" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del"; le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

al comma 4, le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,";

al comma 5, le parole: "La disposizione di cui all'articolo 64" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1,";

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'Aifa, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (Ime), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute".

All'articolo 11:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), le parole: "dalla seguenti parole" sono sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti:";

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del Codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: "da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono soppresse";

al comma 5:

al primo periodo, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio" e dopo le parole: "legge 15 luglio 2011, n. 111," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

il secondo periodo è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: "del presente articolo" e le parole: "Entro la data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2011", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli Enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti".

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Articolo 11-bis (Proroga in materia di impianti funiviari) — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: "due anni — articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni — Settore funiviario".

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1".

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: "Presidenti" è sostituita dalla seguente: "presidenti";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"";

al comma 2, le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";

al comma 3, le parole: "2 aprile 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistri. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1° giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"";

il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";

c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della Tarsu e della Tia continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi"";

al comma 6, le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";

al comma 7, le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,".

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Articolo 13-bis (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale) — 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10," sono sostituite dalle seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10," e le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,";

al comma 2, le parole: "Dpcm 25 febbraio 2011," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. E' differita al 1º gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.

2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.

2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Articolo 14-bis — (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina) — 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "euro 10.311.907" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2012";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

al comma 3, le parole: "Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni";

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012".

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma";

al comma 4, le parole: "regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al regio decreto" e dopo le parole: "n. 773," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

al comma 5, le parole: "è prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "è ulteriormente prorogato";

al comma 7, le parole: "stabilito dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "indicato nell'articolo 23", dopo le parole: "25 marzo 2011," sono inserite le seguenti: "recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri," e le parole: "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "di due anni";

al comma 8, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al decreto";

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012".

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: "sulla base verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di verifiche".

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: "legge 27 febbraio 2009, n. 14," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "legge 27 febbraio 2009, n. 14" sono aggiunte le seguenti: ", e successive modificazioni".

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis — (Funzionalità degli organi degli Enti previdenziali soppressi) — 1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012"".

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera c), le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera d), le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera e), dopo le parole: "all'articolo 12," sono inserite le seguenti: "comma 1," e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera f), le parole: "dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore";

alla lettera g), le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera h), le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

alla lettera i), le parole: "il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

alla lettera l), le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"".

All'articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall'Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1° gennaio 2012.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189";

la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'Irpef, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività".

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

al comma 2, le parole: "dell'articolo 2 decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2 del decreto-legge";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

All'articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: "legge 26 novembre 1993, n. 489," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie".

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Articolo 22-bis — (Protezione accordata al diritto d'autore) — 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data"".

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012";

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione"";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011".

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: "legge 15 luglio 2011, n. 111," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,", le parole: "periodo tredicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "dodicesimo periodo" e dopo le parole: "legge 23 dicembre 2009, n. 191," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".

All'articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "Fondo per interventi urgenti ed indifferibili" sono aggiunte le seguenti: ", come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Articolo 25-bis — (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7) — 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";

b) al numero 2), la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2012".

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "legge 24 novembre 2006, n. 286," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".

Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

"Articolo 26-bis — (Proroga delle disposizioni in favore della Svimez) — 1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-Svimez, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

All'articolo 27:

al comma 1, le parole: "Conferenza Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" e la parola: "efficientamento" è sostituita dalle seguenti: "incremento dell'efficienza".

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

"Articolo 27-bis — (Consorzio laghi prealpini) — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda — Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"".

All'articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Fondo per interventi urgenti ed indifferibili" sono aggiunte le seguenti: ", come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la Rai — Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente".

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

"Articolo 28-bis — (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna) — 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica".

All'articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

al comma 3, le parole: "decreto legge" sono sostituite dalle seguenti: "decreto-legge";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013".

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

al comma 8, le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".

8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni";

al comma 9, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";

al comma 11, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi";

al comma 12, dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011," sono inserite le seguenti: "recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,";

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. A decorrere dal 1°marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica";

al comma 14 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,";

al comma 15, primo periodo, dopo la parola: "Genova" sono inserite le seguenti: "e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera";

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012";

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

"16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle Regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".

16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;

b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma".

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.

16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013".

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,";

b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;

c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:

"15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al Capo IV del Titolo XV del medesimo Codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.

15-octies. L'Isvap disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'Isvap, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio"".

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 29-bis — (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania) — 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'Eipli"; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"".

Articolo 29-ter — (Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) — 1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 29-quater — (Dirigenti Agea) — 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede l'Agea con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598