Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 70/2011 - Prime disposizioni urgenti per l'economia

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Disposizioni trasversali/Aua | Appalti e acquisti verdi | Autorizzazioni | Acque | Rifiuti | Concessioni | Edilizia | Beni culturali e paesaggistici | Legge Finanziaria / Stabilità | Servizi pubblici locali | Istituzioni | Sistri / Tracciabilità

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Parlamento italiano

Legge 12 luglio 2011, n. 106

(Gu 12 luglio 2011 n. 160)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

 

1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

(omissis)

All'articolo 3:

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

(omissis)

al comma 8, lettera b), le parole: "delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base" sono sostituite dalle seguenti: "appositamente definiti nell'ambito";

nella rubrica, le parole: "Distretti turistico-alberghieri" sono sostituite dalle seguenti: "Distretti turistici".

All'articolo 4:

al comma 2:

alla lettera b):

al numero 1.1), dopo le parole: "o il socio unico" sono inserite le seguenti: "persona fisica";

al numero 1.2), le parole: "gli amministratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli amministratori", le parole: "il direttore tecnico" dalle seguenti: "del direttore tecnico" e le parole: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza" dalle seguenti: "o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza";

il numero 1.4) è soppresso;

il numero 1.7) è soppresso;

al numero 1.9), la parola: "eliminate" è sostituita dalla seguente: "soppresse";

al numero 2), la parola: "limitatamente" è sostituita dalla seguente: ", limitatamente" e la parola: "affidamento" dalla seguente: "affidamento,";

al numero 4), capoverso 2:

al secondo periodo, le parole: "le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima" sono sostituite dalle seguenti: "le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione";

il terzo periodo è soppresso;

al sesto periodo, le parole: "con alcun soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto ad alcun soggetto";

alla lettera c):

al numero 1), le parole: "i soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti";

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"";

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"";

dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";

e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,"";

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"";

dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

"i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata";

alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste"; al secondo periodo, le parole: "punto 5" sono sostituite dalle seguenti: "punto quinto" e le parole: "di cui all'articolo 122, commi 3 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,";

dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"";

alla lettera o): all'alinea, le parole: "del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163," sono soppresse;

al capoverso comma 4, le parole: "Ministero delle infrastrutture" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: "da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,";

alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti: "2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel Cipe e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al Cipe che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";

2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso";

alla lettera s):

il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso";

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al Cipe che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità"";

il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibera del Cipe di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il Cipe, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera"";

alla lettera t):

al numero 1) è premesso il seguente:

"01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."";

al numero 2), le parole: "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 10";

alla lettera u):

al numero 1) sono premessi i seguenti:

"01) nella rubrica, la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";

02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"";

il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"";

il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"";

il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"";

dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato" sono soppresse";

il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"";

la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"";

alla lettera bb), le parole: "i soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti";

la lettera cc) è sostituita dalla seguente: "cc) all'articolo 189:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";

2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché";

alla lettera dd), le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" e le parole: "ultimo periodo" dalle seguenti: "secondo e terzo periodo";

alla lettera gg):

al numero 1) è premesso il seguente:

"01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale"";

al numero 4), la parola: "composizione" è sostituita dalla seguente: "commissione";

alla lettera ii):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: "nella parte IV," e la parola: "inserito" è sostituita dalla seguente: "aggiunto";

al capoverso Articolo 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: "104" è sostituita dalle seguenti: "n. 104" e le parole: "non superiore al triplo" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quintuplo";

alla lettera ll):

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"";

al numero 3), capoverso 20-bis le parole: "all'articolo 122" sono sostituite dalla seguenti: "agli articoli 122";

alla lettera mm):

al numero 1), le parole "le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"" sono sostituite dalle seguenti: "le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento"";

al numero 2), le parole: "per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori";

al numero 3), le parole: "per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori";

la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

"nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";

2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" è inserita la seguente tabella:

"Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Parte di provvedimento in formato grafico

" ";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 3, le parole: "lettere b), l) e dd)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)";

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità";

al comma 7, le parole: "si applicano ai progetti preliminari non approvati" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano ai progetti preliminari già approvati";

al comma 10, la parola: "u)" è soppressa;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data";

al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: "codice" sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", le parole: "in modalità tematica" sono sostituite dalle seguenti: "per via telematica" e le parole: "n. 445 del 2000" dalle seguenti: "28 dicembre 2000, n. 445";

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

al comma 15:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;

a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara"";

alla lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" sono soppresse;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo," sono soppresse";

alla lettera c):

i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse";

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento"";

i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

"3) al comma 14, al primo periodo, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";

4) al comma 15, al primo periodo, la

parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5"";

al numero 7), le parole: "n. 554 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "21 dicembre 1999, n. 554";

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali"";

al comma 16:

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: ", comunque," è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta"";

la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) all'articolo 146:

1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";

4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";

5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità";

6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;

7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134";

8) il comma 15 è abrogato";

al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis:

al primo periodo, dopo le parole: "ovvero ad altri enti territoriali," sono inserite le seguenti: "qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto";

al secondo periodo, dopo le parole: "dell'Agenzia del demanio," sono inserite le seguenti: "sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,";

al comma 19, le parole: "legge 22 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296";

dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo è ripartito," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché"".

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera d), la parola: "compravendita" è sostituita dalla seguente: "trasferimento";

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti";

al comma 2:

alla lettera a):

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"";

il numero 2) è soppresso;

alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: "corredata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "corredata delle", le parole: "a mezzo posta con raccomandata" dalle seguenti: "mediante posta raccomandata" e, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica";

al comma 3:

all'alinea, le parole: ", comma 1," sono soppresse; il capoverso 2-bis) è sostituito dal seguente:

"2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale";

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"";

al comma 4, la parola: "compravendita" è sostituita dalla seguente: "trasferimento";

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. è consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. è comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011";

al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: "alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6";

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16"";

al comma 9, alinea, le parole: "le Regioni," sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni" e le parole: "dall'entrata in vigore del presente decreto" dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al comma 13:

all'alinea, le parole: "dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale";

al comma 14:

al primo periodo, le parole: "dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

al secondo periodo, le parole: "comma 6 lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9, lettera a)".

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, la parola: "ulteriori" è sostituita dalla seguente: "ulteriore";

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali";

alla lettera e), le parole: "un autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "un'autorizzazione";

é aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi";

al comma 2:

(omissis)

alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004";

(omissis)

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

(omissis)

f-quater) all'articolo 2215-bis del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";

f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

"Articolo 43-bis (Certificazione e documentazione d'impresa). — 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

(omissis)

f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012";

(omissis)

All'articolo 7:

(omissis)

al comma 2:

all'alinea, le parole: "in particolare" sono soppresse; alla lettera a):

all'alinea, dopo le parole: "Raccomandazione 2003/361/Ce" sono inserite le seguenti: "della Commissione, del 6 maggio 2003,";

al numero 1):

al primo periodo, le parole: "di natura non regolamentare" sono soppresse e dopo le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese";

al numero 2), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

al numero 5), le parole: "9 ottobre 2008, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "9 aprile 2008, n. 81";

alla lettera b), le parole: "comma 2, lettera e), m), p), r)" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma, lettere e), m), p) e r)," e le parole: "ai commi precedenti" dalle seguenti: "alla lettera a)";

(omissis)

alla lettera h):

al primo periodo, le parole: "le stesse" sono sostituite dalle seguenti: "gli stessi";

al terzo periodo, le parole: "al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "alla presente lettera";

(omissis)

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

(omissis)

2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L’Ufficio delle dogane".

All'articolo 8:

(omissis)

al comma 5:

alla lettera c):

al capoverso 361-bis:

all'alinea, le parole: "fino al cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota fino al 50 per cento" e le parole: "sono destinate" dalle seguenti: "é destinata";

i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere a), b) e c);

al capoverso 361-ter, le parole: "del precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 361-bis";

(omissis)

All'articolo 10:

(omissis)

al comma 11, le parole: "Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua";

al comma 14:

alla lettera a), la parola: "comminando" è sostituita dalla seguente: "irrogando";

alla lettera c), le parole: ", tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina paga", sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività";

alla lettera d), le parole: "sia pienamente realizzato" sono sostituite dalle seguenti: "siano pienamente attuati" e le parole: "intesa con la Conferenza unificata" sono sostituite dalle seguenti: "intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata";

alla lettera l), le parole: "che è trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "e la trasmette";

al comma 16:

il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

all'ottavo periodo, le parole: "amministrativo contabile" sono sostituite dalla seguente: "amministrativo-contabile";

al comma 17:

al secondo periodo, le parole: "Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dà attuazione", la parola: "questo" dalla seguente: "questa" e le parole: "assicura gli adempimenti" dalle seguenti: "assicura l'esecuzione degli adempimenti";

il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile";

al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico";

al comma 19:

al primo periodo, la parola: "direttamente" è sostituita dalla seguente: ", direttamente";

al secondo periodo, le parole: ", per l'intera durata" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera durata";

al comma 20:

al primo periodo, la parola: "membri" è sostituita dalla seguente: "componenti" e le parole: "nei settore" dalle seguenti: "nel settore";

al terzo periodo, le parole: "si applica la" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano una";

al quarto periodo, le parole: "di tali sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo";

al comma 22, primo periodo, dopo le parole: "Presidente del Consiglio" sono inserite le seguenti: "dei Ministri" e la parola: "definite" è sostituita dalla seguente: "definiti";

al comma 23:

al primo periodo, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 22", dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo Ministero" e le parole: "della presente legge" dalle seguenti: "del presente decreto";

al secondo periodo, le parole: "comma 18" sono sostituite dalle seguenti: "comma 22";

al comma 24, lettera a), primo periodo, la parola: "relativo" è soppressa e le parole: "della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto";

al comma 25, la parola: "applicazione" è sostituita dalla seguente: "applicazione,", dopo le parole: "comma 22" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo" e le parole: "le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite";

al comma 26, primo periodo, le parole: "di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";

dopo il comma 26 è inserito il seguente:

"26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni".

All'articolo 11: al comma 2:

all'alinea, le parole: "dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1 del presente articolo";

alla lettera a), le parole: "della soppressione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'abrogazione";

alla lettera b), le parole: "5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "3 e 9".

(omissis)

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