News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 5 marzo 2015

Rumore da attività produttiva, disturbo quiete è reato

Rumore

(Francesco Petrucci)

Rumore da attività produttiva, disturbo quiete è reato

Sussiste violazione dell'articolo 659, comma 1, Codice penale anche nell'esercizio di attività produttiva se si disturba la quiete delle persone con uso smodato del mezzi tipici di esercizio dell'attività.

 

La Cassazione (sentenza 9 febbraio 2015, n. 5735) fa il punto sull'operatività dell'articolo 659, Codice penale ricordando che la violazione ex comma 1 del citato articolo opera nel caso di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone indipendentemente dalla fonte sonora del rumore, che si concreta anche nel caso in cui l'abuso consista nell'uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o mestiere rumoroso.

 

Invece il comma 2, articolo 659, Codice penale sanziona la condotta dell'impresa che fa rumore violando disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità (ad esempio quelle previste in sede di autorizzazione all'esercizio). Se il rumore da attività produttiva supera semplicemente i limiti delle emissioni, scatta l'illecito amministrativo ex articolo 10, legge 447/1995.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2015, n. 5735

Rumore - Attività produttiva rumorosa - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Turbamento della quiete - Configurabilità - Uso smodato dei mezzi tipici di esercizio dell’attività rumorosa - Sussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

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