News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 12 febbraio 2015

Rumore, obiettivo Piano comunale è la riduzione

Rumore

(Francesco Petrucci)

La pianificazione acustica comunale non deve confermare l'esistente ma perseguire la riduzione dei rumori, potendo imporre l'adeguamento di un'attività industriale anche se preesistente a una residenziale.

 

Il Tar Lombardia (sentenza 14 gennaio 2015, n. 133) rigetta le doglianze di una fonderia contro il Piano acustico comunale che aveva inserito l'area in cui è presente l'impresa in classe IV (area ad intensa attività umana). Ai sensi della legge 447/1995 la pianificazione acustica governa l'assetto del territorio sotto il profilo della tutela ambientale e della salute umana attraverso la più coerente e opportuna localizzazione delle attività umane in relazione alla loro rumorosità.

 

Di conseguenza il Piano acustico comunale non ha lo scopo di "fotografare" l'esistente ma deve ridurre il rumore per realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo ed esterno (articolo 2, comma 1, lettera a) legge 447/1995). Questo porta a privilegiare le esigenze di tutela della salute delle persone residenti in aree limitrofe a un'area industriale piuttosto che privilegiare le esigenze produttive conformando le aree abitate a quelle industriali.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Lombardia 14 gennaio 2015, n. 133

Rumore - Pianificazione acustica comunale - Obiettivi - Fotografia della situazione esistente - Esclusione - Adeguamento della attività industriale anche se preesistente a quella residenziale - Possibilità

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

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