Sequestro ex "231" legittimo anche se cambiano vertici società
Responsabilità 231
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del bene della società che costituisce "profitto" del reato-presupposto ex Dlgs 231/2001 è legittimo anche se il management della società è nel frattempo cambiato.
La Cassazione (sentenza 2 dicembre 2014, n. 50320) respinge il ricorso della società che non lamenta che i precedenti amministratori erano estranei al fatto, ma sostiene che l’estraneità di un ente al reato-presupposto si misura in base alle diversità degli organi amministrativi che successivamente lo rappresentano.
Il principio è infondato per i Supremi Giudici; non bisogna confondere la responsabilità personale da reato con quella patrimoniale per le conseguenze da reato commesso dagli amministratori in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega ente e management. Il rapporto organico si rompe solo se è stato adottato un efficace modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 che "salva" la società dai reati dei vertici oppure se il manager ha agito nel suo esclusivo interesse (articolo 5, ultimo comma, Dlgs 231/2001).
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Presupposti - Reato commesso dal management - Estraneità dell’ente al reato-presupposto - Condizioni - Diversità degli organi amministrativi che nel tempo rappresentano l’ente - Irrilevanza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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