Rifiuti, Comune può redigere piano finanziario tariffe Tari
Rifiuti
Il piano economico finanziario sulla base del quale si predispongono le tariffe della Tari (il tributo rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014) può anche essere redatto dal Comune, non solo dal gestore del servizio.
È quanto ha deciso il Tar Sardegna nella sentenza 15 ottobre 2014, n. 816. Se è vero che ai sensi dell'articolo 1, comma 683 legge n. 147/2013 il piano finanziario della Tari è redatto dal gestore del servizio ed è poi approvato dal Consiglio comunale, tale disciplina non è così "rigida". La ratio è di affidare la stesura del piano al soggetto che dispone dei economici e tecnici necessari alla compilazione. Se, come nel caso di specie, il Comune li possiede non si riscontra un vizio formale che possa portare all'illegittimità della delibera comunale.
Il Tar Campania invece (sentenza 19 settembre 2014, n. 4978) ha accolto le doglianze di uno stabilimento balneare cui era stata negata la riduzione della Tia (tariffa integrata ambientale) dovuta per autosmaltimento rifiuti assimilati. Secondo le regole comunali, il richiedente non era in possesso dell'autorizzazione all'autosmaltimento. I Giudici hanno ricordato che i requisiti per scontare la riduzione proporzionale della Tia sono solo quelli indicati all'articolo 238, Dlgs 152/2006 e tra di essi non c'è la preventiva autorizzazione del soggetto all'attività di autosmaltimento. Il Comune non può integrare i requisiti di legge.
Rifiuti - Tariffa di igiene ambientale - Riduzione - Condizioni - Regolamento comunale che individua condizioni ulteriori rispetto a quelle del Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussiste
Rifiuti - Tariffa - Tares e Tari - Predisposizione del piano finanziario della tassa - Competenza -Gestore del servizio rifiuti - Piano redatto dal Comune - Legittimità - Sussiste - Condizioni
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