Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sardegna 15 ottobre 2014, n. 816

Rifiuti - Tariffa - Tares e Tari - Predisposizione del piano finanziario della tassa - Competenza -Gestore del servizio rifiuti - Piano redatto dal Comune - Legittimità - Sussiste - Condizioni

Tar Sardegna

Sentenza Tar Sardegna 15 ottobre 2014, n. 816

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2014, proposto da:

Adiconsum Sardegna, Adiconsum Sardegna Sezione di Nuoro, Apan Nuoro, Confesercenti Nuoro Ogliastra, Confartigianato Nuoro, Cna Nuoro, Ascom Confcommercio Nuoro Ogliastra, Lega cooperative Nuoro Ogliastra, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

 

contro

il Comune di Nuoro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

 

nei confronti di

(A) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

della delibera n. 41 del 24 ottobre 2013, emessa dal Consiglio Comunale del Comune di Nuoro, pubblicata nell'Albo pretorio informatico dal 12 novembre 2013 al 27 novembre 2013, avente ad oggetto: "approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares", del piano economico finanziario e determinazione delle tariffe per l'anno d'imposta 2013", nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con delibera n. 41 del 24 ottobre 2013 il Consiglio comunale di Nuoro ha determinato, previa approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e del piano economico finanziario (Pef) ex articolo 8 Dpr 27 aprile 1999 n. 158, le tariffe per l'anno 2013.

Nell'assunto delle Associazioni ricorrenti, tuttavia tale delibera sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (articolo 14, comma 23, del Dl n. 214/2011 (rectius: Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214): in quanto il piano finanziario del servizio anziché dall'affidatario del servizio sarebbe stato elaborato e predisposto dallo stesso Consiglio comunale che l'ha approvato;

2) Violazione di legge per difetto di motivazione (articolo 3 legge n. 241/1990 e articolo 7 legge n. 212/2000): in quanto il piano economico e finanziario sarebbe sfornito di un'adeguata motivazione in ordine ai criteri e agli elementi che hanno determinato il costo di gestione preso a base per la determinazione della tariffa;

3) Violazione di legge – Violazione dell'articolo 14 della legge n. 214/2011 – Violazione del Dpr n. 158/1999 – Eccesso di potere per errore dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà: in quanto non sarebbero stati correttamente individuati né i costi per la determinazione del fabbisogno da coprire con la tariffa, né i criteri utilizzati per la determinazione della tariffa medesima;

4) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, disparità di trattamento: con riguardo alla tariffa determinata sia per le utenze individuali, sia per le utenze familiari più numerose.

Concludevano quindi le ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il comune di Nuoro che, con difese scritte, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2014 l'esame dell'istanza cautelare di sospensione è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

Diritto

La difesa comunale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in esame in quanto, nelle more del giudizio, è intervenuta l'approvazione del Piano economico finanziario a consuntivo insieme all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2013 (delibera Giunta municipale n. 50 del 21 maggio 2014 e delibera Consiglio comunale n. 22 del 3 luglio 2014).

Tali atti, infatti, ad avviso della difesa comunale, sostituirebbero formalmente e sostanzialmente quelli impugnati, ridefinendo l'assetto di interessi in gioco e rendendo inutile la pronuncia di annullamento invocata.

Essi inoltre, sempre nell'assunto della difesa comunale, inciderebbero anche sull'ammontare dei conguagli 2013 che dovranno essere versati dai contribuenti entro il 31 dicembre 2014, con conseguente improcedibilità del ricorso in quanto comunque non satisfattivo dell'interesse azionato.

L'argomento non è decisivo.

L'approvazione del rendiconto, correttamente intervenuta in mancanza di una pronuncia di sospensiva del provvedimento impugnato per assicurare il rispetto della continuità contabile nella gestione del servizio per cui è causa, infatti, non preclude l'esame della verifica di legittimità dell'atto col quale il Comune di Nuoro ha proceduto in concreto alla quantificazione della Tares.

Ed invero l'eventuale fondamento dell'impugnazione comporterebbe la necessità di una nuova ridistribuzione del tributo tra i contribuenti cui seguirebbe, necessariamente, l'adeguamento dei documenti a consuntivo dell'Ente, la cui adozione, ovviamente, consolida i dati contabili contenuti nei documento previsionale solo in mancanza di tempestive impugnazioni volte a sottoporre all'attenzione del giudice competente la legittimità dei dati (nella specie la disciplina tariffaria) approvati dall'organo comunale.

Permane dunque integralmente l'interesse delle ricorrenti alla definizione del merito del giudizio giacché, come detto, in caso di esito favorevole esse potranno ottenere dall'Ente comunale una disciplina tariffaria più aderente alle istanze formulate con l'atto introduttivo del giudizio, fermo restando naturalmente che il definitivo assestamento del dato previsionale, in mancanza di tempestiva impugnazione del dato integrativo, verrà valutato dal Collegio ai fini della verifica di legittimità delle censure proposte avverso gli atti impugnati.

Può quindi passarsi all'esame del merito della causa.

Con il primo motivo le associazioni ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 14, comma 23, cit., in quanto il piano economico e finanziario in base al quale è stata approvata la tariffa Tares anziché redatto ed elaborato dal soggetto incaricato del servizio (nella specie la società (A) Spa) è stato predisposto dallo stesso Consiglio comunale che l'ha approvato.

L'argomento non è decisivo.

Nel testo originario l'articolo 14, comma 23, cit., stabiliva che "Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità competente".

Tale disposizione è stata successivamente modificata dall' articolo 5, comma 4-ter, Dl 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha precisato che l'approvazione doveva avvenire "… dal medesimo Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

Occorre peraltro rilevare che tutto l'articolo 14 del Dl 201/2011 è stato poi abrogato dall'articolo 1, comma 704, legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1° gennaio 2014, ha infatti disciplinato la tassa sui rifiuti Tari quale componente dell'imposta unica comunale Iuc.

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31 dicembre 2013, cessa dunque di avere applicazione la Tares , ferme restando, tuttavia, le obbligazioni sorte prima di tale data.

Di qui, dunque, anche sotto questo profilo, la persistenza dell'interesse delle ricorrenti alla definizione del giudizio.

Non è peraltro superfluo rilevare che il comma 683 della legge n. 147/2013, riproducendo sostanzialmente la disciplina previgente, ha stabilito che "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia … e le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

Orbene, con riguardo all'oggetto della censura in esame, deve precisarsi che il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della Tares.

Il piano finanziario specifica, quindi, i costi del servizio, i costi operativi di gestione, i costi comuni, i costi d'uso del capitale, le riduzioni e agevolazioni, i costi fissi e variabili e la loro ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche.

La ratio dell'anzidetta disciplina, che intesta all'affidatario del servizio la predisposizione del Pef e al Consiglio comunale la sua definitiva approvazione, muove evidentemente dall'esigenza di affidarne la redazione al soggetto ritenuto a maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla compilazione del piano, fermo restando il potere dell'organo comunale di farne proprie le conclusioni con l'atto approvativo.

Tale disciplina, peraltro, ad avviso del Collegio, non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità per motivi formali di tale atto.

In altre parole quel che rileva, nel procedimento delineato dal legislatore per l'approvazione del piano finanziario, è l'esattezza dei dati necessari alla determinazione della tariffa, affidandosi poi al consiglio comunale, che infatti può anche motivatamente modificarne il contenuto, la definitiva valutazione ai fini dell'insorgenza concreta dei relativi obblighi tariffari per i destinatari del servizio.

Se questo è vero, laddove, come nel caso di specie, il Consiglio comunale che approva il piano disponga comunque dei dati necessari anche alla sua redazione in quanto forniti dallo stesso gestore e integrati con gli ulteriori dati acquisiti o formati direttamente dall'Ente (conoscenza che deriva dal fatto che la società (A) Spa è partecipata al 51% dal Comune di Nuoro), e provvede esso stesso alla sua elaborazione, non assume rilievo la lamentata violazione del citato riparto di competenze, rendendosi piuttosto necessario passare all'esame del contenuto della tariffa approvata al fine di verificarne la sua conformità ai parametri fissati dalla legge.

Di qui la reiezione del primo motivo.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'obbligo di motivazione del piano economico e finanziario.

In particolare, a loro avviso, tale atto non risponderebbe ai requisiti previsti dall'articolo 8 del Dpr n. 158/1999, restando omessa l'indicazione degli elementi che hanno determinato il costo di gestione del servizio posto a base per la determinazione della tariffa.

L'articolo 8, comma 2, del Dpr 27 aprile 1999 n. 158 testualmente recita:

"Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti".

Il terzo comma prosegue:

"Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti".

L'esame dell'atto impugnato conduce alla reiezione della censura.

Gli elementi richiesti dal 2° comma della menzionata disposizione, infatti, sono correttamente indicati nel Pef approvato dal Comune di Nuoro che, dopo aver dato atto che il servizio di gestione dei rifiuti è affidato alla società (A) Spa, società per azioni a partecipazione pubblica, solo per profili di integrazione e dettaglio rinvia agli "… atti fondamentali di programmazione economica della società medesima …".

Trattasi, dunque, nella sostanza, di una motivazione per relationem ben consentita dal nostro ordinamento giuridico e rispetto alla quale si pone solo un problema di conoscibilità degli atti richiamati di cui però non è traccia nel presente giudizio.

Quanto alla mancanza di una formale "relazione a corredo" di cui al 3° comma dell'articolo 8 citato, tale rilievo non assume valore decisivo.

Quel che rileva, infatti, è che all'interno del Pef siano comunque ricompresi gli elementi di conoscenza indicati dalla norma sopra richiamata, e sotto questo profilo, nell'ottica di un'interpretazione sostanzialistica della disposizione, non rileva che gli stessi non siano contenuti in un atto autonomo e separato occorrendo piuttosto, e tale esigenza trova riscontro in atti, che nel documento approvato siano contenuti tutti gli elementi necessari alla verifica della correttezza del procedimento posto in essere dall'amministrazione comunale.

Quanto sopra è confermato dal rilievo della difesa comunale, rimasto incontestato, secondo il quale è lo stesso "Manuale schema tipo" del Pef predisposto dall'Osservatorio nazionale rifiuti a ricomprendere in un unico elaborato i dati che l'articolo 8 riferisce formalmente al "Pef" e alla "Relazione a corredo".

Sostengono ancora le ricorrenti che non sarebbe comprensibile in quale modo sia stato determinato il costo di gestione del servizio.

Neanche tale argomento merita accoglimento.

Alla pagina 6 del Pef, sotto la voce "Risorse finanziarie necessarie", si precisa, che "… le risorse finanziarie complessivamente necessarie all'espletamento del servizio e che verranno coperte attraverso l'applicazione della Tares … sono pari ad euro 8.007.730,96 …".

Come si ricava dalla tabella di cui alla stessa pag. 6 del Pef, tale importo costituisce la sommatoria di tre macro voci di spesa (Costi di gestione, costi comuni, costi del capitale), a loro volta articolati in 12 ulteriore sottovoci di spesa ognuna delle quali recante il relativo importo.

Tali dati sono stati ricavati dalla documentazione contabile del gestore del servizio e dai dati già nella disponibilità dell'ente.

Sotto questo profilo resta infondato il vizio di difetto di motivazione lamentato dalle ricorrenti, giacché la particolare complessità del contenuto finanziario del Pef ben ha reso giustificabile l'esposizione del dettaglio dei costi senza ulteriormente procedere in detta sede alla loro effettiva dimostrazione contabile, dovendosi ritenere sufficiente, sotto il profilo puramente motivazionale, il rinvio alla documentazione contabile del gestore, da rendersi naturalmente disponibile a tutti gli interessati.

Priva di riscontro è poi l'affermazione contenuta a pag. 10 del ricorso secondo la quale l'assoluta carenza di motivazione della delibera e del piano finanziario allegato impedirebbe di comprendere se il Comune di Nuoro ha rispettato, come richiesto dalla normativa, il pareggio fra costi di servizio e gettito stesso.

Le richiamate tabelle contenute nel Pef (pag. 6) nel capitolo "Determinazione della copertura del fabbisogno finanziario" confermano la copertura integrale del costo del servizio, in linea, del resto, non solo con la normativa vigente ma anche con quanto programmato dal Comune (pag. 7, punto c del predetto capitolo: "Il grado di copertura previsto nel 2012 da entrate da Tarsu era dell'87%. Per l'anno in corso viene definito l'obiettivo della copertura totale dei costi …").

Tale obiettivo programmatico trova poi sostanziale riscontro nel piano economico finanziario consuntivo esercizio 2013, che a fronte di una previsione di spesa complessiva per l'erogazione del servizio di 8.007.730,96 e di un fabbisogno effettivo di euro 7.965.241,94, ha visto la gestione chiudersi con una copertura dei costi nella misura del 97,22%.

Del pari infondato è l'argomento secondo il quale non sarebbe stata indicata la percentuale del costo generale del servizio tra la parte fissa e quella variabile da coprire con la tariffa, con riparto del carico tra utenze domestiche e non domestiche.

La tabella a pag. 8 del Pef (allegato n. 7 della difesa comunale) contiene infatti l'esplicazione di tale riparto.

Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la legittimità delle tariffe sotto il profilo sostanziale.

Si ritiene, infatti, che i costi individuati per la determinazione del fabbisogno da coprire non siano esatti.

Una prima voce contestata riguarda il costo del personale.

Nel bilancio della (A) Spa al 31 dicembre 2012 il totale costo del personale ammonta a euro 2.697.074,00.

Nella relazione tecnica al bilancio di previsione per il 2013 (allegato 6 delle ricorrenti, pag. 18) si precisa che viene imputato alla voce "Costi generali di gestione" il costo del personale al 50% di quanto documentato in bilancio (dunque euro 1.350.000,00).

Sostengono le ricorrenti che, tuttavia, poiché la società (A) Spa non ha come unico cliente il Comune di Nuoro (nella misura dell'11% infatti i suoi ricavi deriverebbero da terzi), ne deriva l'illegittimo inserimento tra il costo del personale, con sensibile incidenza nella misura di cui sopra sull'ammontare tariffario, di una parte di costo non dovuta in quanto non connessa allo svolgimento del servizio.

L'argomento non è decisivo.

Esso trae spunto dal dibattito consiliare del 24 ottobre 2013 (intervento consigliere Seddone, pag. 16 e ss) svolto nel corso della seduta per l'approvazione del regolamento Tares.

Osserva in proposito il Collegio che, come si ricava dal consuntivo, è vero quanto affermato dalla difesa comunale in punto di scostamento tra dato previsionale (euro 1.350.000) e dato finale (euro 1.351.522,00) in punto di costo del personale, ma che tale rilievo, a ben vedere, non valga a chiarire, come sostenuto dalle ricorrenti, se nella determinazione del costo complessivo del personale, incidente sulla determinazione della tariffa finale contestata siano stati computati anche costi di personale in realtà destinati ad altre attività diversamente remunerate della società Nuoro Ambiente spa.

Tuttavia l'esposizione del ricorrente, meramente riproduttiva del menzionato intervento svolto nell'assemblea comunale, non assume valore probatorio decisivo in quanto da un lato è riferita al bilancio della società (A) relativo all'anno 2012, senza nulla specificare per la previsione 2013 che è l'annualità rilevante ai fini che qui occupano, dall'altro lato è priva di puntuali e documentati riscontri amministrativi e contabili in ordine all'effettivo svolgimento di ulteriori servizi in favore di terzi da parte della società (A) Spa, in mancanza dei quali non ricorrono le condizioni per suscitare i poteri di indagine istruttoria del Tribunale, come noto consentiti soltanto in presenza di un adeguato principio di prova in ordine a quanto affermato.

Del pari contestata è la voce di spesa di euro 183.000 relativi a costi amministrativi di accertamento e riscossione, contenzioso, costi generali, nei quali vengono conteggiati per quota parte i costi relativi a personale dell'ufficio tributi e dell'ufficio ambiente.

Preliminarmente deve rilevarsi che in relazione a tale voce di costo l'importo rendicontato è stato sensibilmente più basso di quello del documento previsionale, passandosi dagli originari 183.000 euro a 169.057,59, con un costo pro capite annuo di 33.811 euro (e non di 36.600 euro come indicato in ricorso sulla base del documento programmatico).

In secondo luogo non è sindacabile in sede giurisdizionale la scelta amministrativa di destinare 5 unità lavorative all'attività di riduzione dei margini di evasione dall'obbligo di pagamento del tributo e al miglioramento del servizio di riscossione, scelta che, oltretutto, come si ricava dal consuntiva, ha consentito il conseguimento di risultati positivi in quanto, come si ricava dalla relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione resa dall'organo di revisione (allegato n. 43 della difesa comunale) si è conseguito un sensibile incremento delle entrate per recupero dell'evasione rispetto alla previsione nella misura del 189,63%.

Quanto alla voce ammortamenti il Comune di Nuoro ha indicato, nel documento previsionale, costi per euro 326.000,00.

Tale quota riguarda la percentuale del 10% del valore dei beni in leasing in uso al gestore (A) Spa.

Nel documento consuntivo tale somma è stata rettificata in euro 102.141,00.

Come si afferma nel consuntivo, tale importo è "… pari al valore indicato nel bilancio di esercizio 2013 della (A) Spa tra i costi per ammortamento, in applicazione del principio contabile nazionale Oic 16 – Prospettiva patrimoniale, che dispone che debbano essere iscritti in bilancio solo i beni di cui la società e proprietaria…".

Come detto, la difesa delle associazioni ricorrenti non ha ritenuto di impugnare tale atto contestandone il merito, peraltro ad esse ampiamente favorevole, rettificativo ed esplicativo dell'originaria voce ammortamenti, con conseguente sostanziale improcedibilità della censura.

Sempre secondo le ricorrenti sarebbe del tutto incomprensibile (vedi tabella pag. 6 del Pef) il procedimento di determinazione della premialità di 326.000 euro scomputata dal costo del servizio.

Anche tale censura non merita accoglimento alla luce del contenuto del documento consuntivo che, come detto integra e sostituisce in parte quello previsionale e che non è stato impugnato dalle associazioni ricorrenti.

Ed invero come si ricava dalla tabella modificata (pag. 3) in relazione dal fabbisogno a consuntivo della gestione pari ad euro 7.965.241,94 sono state sottratte premialità per euro 402.253,23, per un ruolo netto esecutivo pari a euro 7.562.988,71.

In mancanza di espresse censure sul dato integrativo il motivo, come originariamente proposto, va dunque respinto.

Altro punto su cui le ricorrenti fondano la loro impugnazione è il rilievo secondo il quale non sarebbero state considerate tutte le utenze domestiche identificate dall'ufficio anagrafe comunale (in particolare sarebbero state considerate 1624 utenze residenziali in meno).

Come precisa la difesa comunale, tuttavia, il dato utilizzato corrisponde a quello trasmesso per via telematica dall'Agenzia delle entrate in assolvimento dell'obbligo annuale di comunicazione previsto in favore degli enti locali.

Lo scostamento deriva dal fatto che i dati nella disponibilità dei Servizi demografici del Comune costituiscono un dato dinamico, costantemente aggiornato, suscettibile dunque di continua revisione.

In ogni caso, come afferma incontestata anche sul punto la difesa dell'amministrazione, il dato aggiornato è stato correttamente computato in sede di consuntivo.

Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui contesta la delibera della tariffa Tares per le utenze domestiche, nella parte variabile, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (ultimi due motivi di impugnazione).

Ed invero la proposizione di un ricorso a tutela di interessi collettivi non comporta un mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia il carattere dell'immediatezza, dell'attualità e della concretezza, essendo quindi le associazioni di categoria legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 settembre 2010 n. 7074).

Costituisce invero principio consolidato quello per il quale l'azione in sede giurisdizionale ad opera delle anzidette associazioni viene contrassegnata per l'esclusiva tutelabilità degli interessi collettivi dei soggetti rappresentati, in relazione di atti che si assumano lesivi di tali interessi (Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2008, n. 3451), restando preclusa la sollecitazione del sindacato giurisdizionale con riferimento a fattispecie di tutela giudiziale riferita alla astratta legalità dell'azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire per la difesa "obiettiva" dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 marzo 2011 n. 1540).

Le associazioni sindacali di categoria sono peraltro in ogni caso prive di legittimazione ad agire per azioni in cui l'interesse dedotto in giudizio riguardi solamente una parte dei singoli associati, o nelle ipotesi in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che l'associazione si ponga in conflitto di interesse con alcuni dei suoi associati, tenuto conto della varietà degli interessi e delle posizioni degli associati, a fronte della quale la legittimazione a ricorrere delle associazioni incontra il limite del divieto di tutela degli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, atteso che, in tale evenienza, la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee (Consiglio di Stato, Sezione V, 7 settembre 2007 n. 4692).

Nella fattispecie in esame, avuto riguardo all'oggetto della proposta domanda come sopra illustrato, ricorre proprio l'anzidetta situazione di contrasto.

Ed invero il Collegio rileva che con il motivo in esame non viene azionato un interesse comune e omogeneo di tutti i soggetti rappresentati ma, piuttosto, che la censura proposta tende alla tutela dell'interesse solo di alcune categorie di soggetti residenti nel comune di Nuoro, peraltro in conflitto con quello di altri soggetti anch'essi residenti a Nuoro, a seconda della diversa composizione quantitativa del loro nucleo familiare.

Di qui, attesa la consolidata giurisprudenza sul punto, l'inammissibilità degli ultimi due motivi.

In conclusione quindi il ricorso si rivela in parte inammissibile e per il residuo va respinto.

Attesa la natura della controversia le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il residuo lo respinge secondo quanto precisato in motivazione..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 15 ottobre 2014.

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