In vigore credito d'imposta per bonifiche dei "Sin"
Danno ambientale e bonifiche
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono in vigore dal 2 ottobre 2014 le regole dettate dal Dm 7 agosto 2014 per i crediti di imposta sugli investimenti delle imprese che bonificano un sito di interesse nazionale (Sin).
Il decreto attua quanto previsto dal Dl 145/2013, convertito in legge 9/2014 e determina le modalità per ottenere i benefici. Due le condizioni: l'impresa deve essere titolare o interessata alla bonifica e riconversione industriale di un sito inquinato di interesse nazionale; e deve avere firmato col MinSviluppo un "accordo di programma" ai sensi dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, che individua gli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione. La misura coinvolge i siti nazionali in esercizio e quelli dismessi (sono in totale 38).
Il credito d'imposta, usabile solo in compensazione, è per l'acquisto di beni strumentali nuovi (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, software e brevetti) effettuato dopo la firma dell'accordo di programma. Le unità produttive devono essere nei Sin situati nelle "aree svantaggiate" ai sensi delle norme Ue, o in altre aree nel caso titolare sia una PMI. Ora si attende un successivo decreto che approvi il modulo di domanda e le modalità di presentazione.
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Imprese che sottoscrivono accordi di programma per la bonifica di Siti inquinati di interesse nazionale - Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi
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