Danno ambientale e bonifiche

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinSviluppo economico 18 maggio 2015

Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale

Parole chiave Parole chiave: Danno ambientale e bonifiche | Rifiuti | Industria | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Tasse / Tariffe / Contributi

Ultima versione disponibile al 03/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto direttoriale 18 maggio 2015

(Comunicato pubblicato in Gu 25 maggio 2015 n. 119)

Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale

Il Direttore generale

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare l'articolo 4, commi da 2 a 10, che istituisce un credito di imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2014, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante le modalità per la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta in favore di imprese sottoscrittrici di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 4, del predetto decreto ministeriale 7 agosto 2014, che prevede di fornire ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definire i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e l'articolo 10 che prevede che il medesimo decreto debba fornire disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato richiamando le vigenti normative relative alle intensità massime di aiuto per ciascuna area ammissibile e per dimensione di impresa di cui la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Guue del 17 ottobre 2014 C.

Visto il regolamento generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 e in particolare gli articoli 14 e 17, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Dgiai": la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

b) "Dgpicpmi": la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;

c) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2014, n. 229;

d) "Regolamento generale di esenzione": il regolamento (Ce) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);

e) "Accordo di programma": l'accordo stipulato ai sensi ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e modificato dal decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1 articolo 2, comma 11 convertito dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. L'accordo è stipulato tra le competenti Amministrazioni e uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate

f) "Siti d'interesse nazionale": aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti gli enti interessati, dal Ministro dell'ambiente. Tali aree sono state individuate entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e il relativo elenco è riportato nell'allegato n. 1;

g) "Unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, compresa nei siti d'interesse nazionale individuati negli accordi di programma;

h) "Grande progetto d'investimento": un investimento iniziale, come definito all'articolo 2 punto 52) del Regolamento generale di esenzione, comportante costi ammissibili superiori a 50 milioni di eur calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

Articolo 2

Specifiche sulle aree territoriali oggetto dell'intervento e sui soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta le imprese, come identificate dall'articolo 2 del decreto, che operano nell'ambito di unità produttive ubicate in siti di interesse nazionale, il cui elenco è riportato nell'allegato n. 1. Le predette unità produttive, oggetto dei programmi di investimento, debbono essere indicate negli accordi di programma o, eventualmente, negli atti integrativi che attestano la successiva adesione agli stessi da parte delle imprese, in modo che ciascun programma di investimento da agevolare sia riconducibile ad una sola unità produttiva.

2. Le imprese, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto, debbono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma. Qualora siano imprese estere, le stesse devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, potendo tali soggetti dimostrare la disponibilità di almeno una unità produttiva sui territori di cui al comma 1 del presente articolo, alla data di presentazione dell'istanza di concessione dell'agevolazione ai sensi del successivo articolo 4, come previsto dal regolamento generale di esenzione.

Articolo 3

Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie ai fini della prenotazione delle agevolazioni

1. La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta, si articola in due fasi: la prima, disciplinata dal comma 2, riferita all'assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di programma, la seconda, disciplinata dal comma 3, riferita alla effettiva prenotazione di risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unità produttiva.

2. Come stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto, ciascun accordo di programma deve indicare l'ammontare delle risorse programmaticamente assegnate per la concessione del credito d'imposta. A tal fine la Dgpicpmi, in fase di predisposizione dell'accordo di programma oppure successivamente per eventuale integrazione dello stesso, comunica alla Dgiai l'ammontare di risorse complessivamente richieste per la concessione del credito d'imposta. La Dgiai, verificata la disponibilità residua nell'ambito delle risorse assegnate all'intervento, esprime il proprio assenso alla richiesta formulata ovvero comunica l'ammontare delle risorse effettivamente assegnabili. La Dgpicpmi, conosciuto l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta, provvede alla formale redazione, ovvero alla eventuale integrazione, dell'accordo di programma, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 7 del decreto.

3. Le imprese di cui all'articolo 2, che avendo sottoscritto l'accordo di programma o che intendono aderire successivamente allo stesso, ai fini della prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta devono presentare alla Dgpicpmi una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 a) e corredata dal piano di investimento di cui all'allegato 2 b). La Dgpicpmi, concluse positivamente le verifiche di propria competenza in merito alle caratteristiche dell'accordo di programma, trasmette copia dell'istanza alla Dgiai che, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua l'istruttoria in conformità a quanto stabilito dal Decreto e, in caso di esito positivo, provvede alla prenotazione delle necessarie risorse finanziarie dandone comunicazione alla Dgpicpmi e all'impresa interessata.

4. La dichiarazione allegato 2 a) e il piano di investimento allegato 2 b) devono essere sottoscritti dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa la copia della procura e il documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. L'istanza va inviata, in formato "p7m", tramite posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa come risultante dal registro delle imprese al seguente indirizzo dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it.

5. Al fine di consentire un utilizzo efficace delle risorse, le imprese che presentano istanza di prenotazione delle agevolazioni di importo superiore a 150.000,00 euro, sono tenute a trasmettere già in questa fase la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti. Al fine di consentire un tempestivo aggiornamento dei dati resi ai fini del rilascio della informazione antimafia, le stesse imprese sono tenute a comunicare alla competente Prefettura e alla Dgiai le variazioni che dovessero intervenire successivamente all'invio delle predette informazioni.

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta

1. A seguito della realizzazione degli investimenti, le imprese che hanno ricevuto comunicazione dell'avvenuta prenotazione del credito d'imposta sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 3, possono presentare alla Dgiai specifica istanza di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del decreto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 a). La suddetta istanza deve essere presentata, all'indirizzo Pec dgiai.div06@pec.mise.gov.it, in formato "p7m" a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

2. L'istanza deve essere corredata da apposita certificazione resa, utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 b), dal soggetto incaricato della revisione legale o dal presidente del collegio sindacale. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'Ifac.

3. Nell'istanza di concessione delle agevolazioni di cui all'allegato 3 a), l'impresa è tenuta a dichiarare le eventuali variazioni intervenute con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia. Nel caso fossero intervenute variazioni, le imprese presentano nuovamente la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto inviando la medesima documentazione alla Prefettura di competenza.

4. Il mancato utilizzo dei predetti schemi di cui agli allegati 3 a) e 3 b), la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità all'agevolazione prevista. È fatto esplicito divieto di presentare una singola istanza di agevolazione per investimenti realizzati su più unità produttive, anche se individuate nel medesimo accordo di programma. Le imprese sono inoltre tenute a presentare una specifica istanza di concessione dell'agevolazione con riferimento alle spese sostenute per ciascuno dei periodi d'imposta previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto.

5. L'istanza di concessione delle agevolazioni, unitamente alla documentazione prevista, deve essere presentata con le modalità di cui al precedente comma 1 a partire dal 2 gennaio 2016 entro il 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Come stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto, gli investimenti per i quali si richiede il credito d'imposta possono essere avviati a decorrere dalla data di sottoscrizione o di adesione all'accordo di programma; per data di avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Le istanze presentate antecedentemente ai termini iniziali e successivamente a quelli finali sono considerate non ricevibili.

6. Le istanze sono istruite dalla Dgiai che, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l'ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto, nonché accertato l'avvio delle attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziare prenotate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, l'ammontare del credito d'imposta concedibile a ciascuna impresa. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Dgiai emana il relativo decreto di concessione con indicazione dell'importo del credito d'imposta effettivamente spettante e ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'importo del credito d'imposta concesso alle imprese non può essere, in ogni caso, superiore all'importo prenotato ai sensi della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto e all'articolo 3 del presente decreto. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni la Dgiai provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini dell'applicazione del regolamento generale di esenzione, la concessione del credito d'imposta è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'ammontare del credito d'imposta:

a) sia superiore "all'importo di aiuto corretto" per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro a fronte di programmi di investimento da realizzare in territori ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Tfue. Il metodo di calcolo dell'"importo dell'aiuto corretto" viene definito nell'allegato 4;

b) sia superiore a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento da realizzare in territori ricadenti nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Tfue.

Articolo 5

Agevolazioni concedibili

1. Le imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'articolo 2 comma 1 di cui al presente decreto possono ottenere le agevolazioni nella forma di credito d'imposta con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1 del decreto, concesse nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti sulla base di ciascuna area territoriale e dimensione d'impresa. Il credito d'imposta è concesso nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dall'articolo 14 del regolamento generale di esenzione, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014 (SA 38930) pubblicata nella Guue il 17 ottobre 2014 per le imprese localizzate nelle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

2. Con riferimento alle imprese localizzate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, il credito d'imposta è concesso solo per quelle rientranti, alla data di presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, nella definizione di micro, piccole e medie imprese sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Guri del 12 ottobre 2005, n. 238, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

3. Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato 4. Per i grandi progetti di investimento, nel rispetto della procedura prevista al precedente articolo 4 comma 7, si determina quale importo massimo di aiuto concedibile quello risultante dall'applicazione della formula relativa all'"importo di aiuto corretto" riportata nell'allegato 4.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle predette intensità di aiuto ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati dal soggetto beneficiario eccedente gli ammortamenti relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione. Sono escluse dal computo degli ammortamenti da dedurre le quote relative ai beni che formano oggetto dell'investimento agevolato riferite al periodo d'imposta dell'entrata in funzione dei predetti beni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, quale costo agevolabile si assume quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente sono computate nella quota del costo complessivo agevolabile unicamente le spese relative al piano d'investimento che presentino un valore positivo al netto degli ammortamenti dedotti con le modalità di cui al precedente comma 4.

Articolo 6

Adempimenti a carico delle imprese nella fase di realizzazione degli investimenti

1. In fase di realizzazione del piano d'investimento il soggetto beneficiario ha facoltà, qualora ravvisi la necessità, di variare le spese rispetto a quelle indicate negli accordi di programma, senza preventiva autorizzazione da parte della Dgiai, a condizione che le predette spese effettivamente sostenute posseggano tutti i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto e siano comunque riconducibili ad uno dei programmi di investimento di cui al comma 4 del predetto articolo. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento dell'agevolazione da concedere a seguito della procedura di prenotazione delle risorse di cui all'articolo 3.

2. I beni devono essere pagati esclusivamente attraverso Sepa Credit Transfer, essendo escluse altre modalità di pagamento. Inoltre i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta previsto a valere sul Dm 7 agosto 2014".

3. Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati in leasing. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

4. Le imprese debbono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

5. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari del credito d'imposta, relative a operazioni societarie, devono essere preventivamente comunicate alla Dgiai, unitamente ad una relazione illustrativa delle motivazione, ai fini dell'autorizzazione a procedere.

Articolo 7

Fruizione delle agevolazioni

1. Solo a seguito del ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni da parte della Dgiai, di cui all'articolo 4, comma 6, il credito d'imposta può essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa.

2. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'adozione da parte della Dgiai dei decreti di concessione di cui all'articolo 4, comma 6, è subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo sulla predetta contabilità speciale.

3. L'Agenzia delle entrate comunica alla Dgiai, in via telematica, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai soggetti beneficiari.

Articolo 8

Monitoraggio delle iniziative

1. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati previsto all'articolo 8 comma 5 del decreto, le imprese, a partire dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui all'articolo 4, comma 6, provvedono ad inviare alla Dgiai, all'indirizzo Pec dgiai.div06@pec.mise.gov.it, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta, una specifica dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato 5, fornisce, in particolare, informazioni sul mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l'uso previsto nei siti d'interesse nazionale, sulla vigenza dell'impresa stessa e sull'assenza nei confronti della medesima di procedura concorsuale.

2. Le informazioni, volte a verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto, sono dichiarate da parte delle imprese rientranti nella definizione di micro, piccole e medie dimensione con riferimento ai tre periodi d'imposta successivi quello in cui sono state realizzate le spese; le imprese di grande dimensione sono tenute a dichiarare le predette informazioni con riferimento a cinque periodi d'imposta. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione delle informazioni richieste può determinare, previa contestazione al soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Articolo 9

Oneri informativi

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e dell'articolo 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sui soggetti beneficiari introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e ne verrà data informazione con Comunicato da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 maggio 2015

Allegato 1

Elenco aree Sin

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 76 KB


Allegato 2A

Domanda di prenotazione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 118 KB


Allegato 2B

Piano di investimento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 34 KB


Allegato 3A

Domanda di concessione delle agevolazioni finanziarie

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 117 KB


Allegato 3B

Certificazione dei costi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 119 KB


Allegato 4

Aree ammissibili

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 26 KB


Allegato 5

Dichiarazione monitoraggio

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 123 KB


Allegato 6

Oneri informativi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 43 KB


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