Rumore da attività produttiva, condotta non è depenalizzata
Rumore
Il reato di emissioni rumorose da attività produttiva oltre i limiti di legge o in violazione di prescrizioni dell'Autorità ex articolo 659, comma 2, Codice penale non è stato depenalizzato.
La terza sezione penale della Cassazione (sentenza 5 settembre 2014, n. 37184) conferma la piena operatività del reato ex articolo 659, Codice penale che al primo comma punisce chi fa rumore disturbando un numero indeterminato di persone superando la normale tollerabilità, mentre al secondo comma punisce più lievemente chi fa rumore nell'esercizio dell'attività produttiva presumendo oggettivamente il disturbo se sono superati i limiti di legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Per i Giudici, nonostante pareri diversi di altre Sezioni della Cassazione, non opera la parziale depenalizzazione del reato ex articolo 659, comma 2 per effetto dell'articolo 10, legge 447/1995 che punisce con sanzione amministrativa il superamento dei limiti di rumorosità delle emissioni sonore. Secondo i Giudici l'articolo 659, Codice penale, nelle sue due ipotesi di reato fa sempre riferimento al disturbo della quiete di una pluralità di soggetti, mentre l'articolo 10, legge 447/1995 tutela genericamente la salubrità ambientale.
Rumore - Esercizio di attività produttiva - Emissioni sonore - Superamento limiti di legge - Reato ex articolo 659, comma 2, Codice penale - Configurabilità - Parziale depenalizzazione - Articolo 10, legge 447/1995 - Non sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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