Omessa bonifica, non basta la contaminazione
Danno ambientale e bonifiche
Per la configurabilità del reato di omessa bonifica ex articolo 257 del Dlgs 152/2006 non è sufficiente il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc).
Il reato di omessa bonifica come delineato dal “Codice ambientale” (articolo 257, comma 1), ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 25718/2014, si basa sulle concentrazioni soglia di rischio (Csr) previste dall'articolo 242, il cui superamento comporta un livello di pericolo ben superiore a quello che deriva dallo “sforamento” delle più basse concentrazioni soglia di contaminazione (Csc).
Il “Codice ambientale” ha infatti ridotto l'area dell'illecito in questione, rispetto al previgente “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997), ha stabilito che il reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica e ha attenuato il regime sanzionatorio.
Bonifiche - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Superamento livelli contaminazione - Adozione progetto di bonifica - Omessa adozione - Consumazione reato
Reato di omessa bonifica - Differenze tra il Dlgs 22/1997 e il Dlgs 152/2006 - Necessità del progetto di bonifica e del superamento delle concentrazioni soglia di rischio - Sussiste
Omessa bonifica siti inquinati - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Caratteristiche della fattispecie penale - Confronto con analogo reato ex articolo 51-bis, Dlgs 22/1997 - Differenze
Bonifica di siti contaminati - Omissione - Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 - Disposizione "meno grave" della previgente - Requisiti - Superamento delle Csc - Non sufficiente - Superamento delle Csr e adozione del progetto di bonifica - Richiesti
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