Riforma Costituzione, su "ambiente" più poteri alle Regioni
Disposizioni trasversali/Aua
Il Senato modifica il Ddl del Governo di riforma della Costituzione e riscrive l'articolo 117: conferma "l'ambiente" in capo allo Stato ma le Regioni hanno competenza per "quanto di interesse regionale".
Nell'emendamento al disegno di legge costituzionale n. 1429 di revisione del Titolo V della Costituzione, la Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta dell'8 luglio 2014 ha stabilito che per quanto riguarda le "attività culturali, la valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici", spetta alle Regioni la potestà legislativa per quanto di "interesse regionale".
Le "disposizioni generali e comuni su ambiente ed ecosistema" invece sono di competenza esclusiva statale. Confermate in capo allo Stato le materie: tutela dei beni culturali e paesaggistici; norme generali e comuni sul governo del territorio, produzione e distribuzione nazionali dell'energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Ridimensionata anche la "clausola di salvaguardia": lo Stato può intervenire in materie che non sono di sua competenza esclusiva solo se lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, o la tutela dell'interesse nazionale.
Il referendum del 4 dicembre 2016 non ha confermato il testo del disegno di legge in parola, pertanto ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione la legge non può essere promulgata.
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