Disposizioni trasversali/Aua

Normativa in Cantiere

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Ddl di riforma della Costituzione - Stralcio - Modifiche al Titolo V sulla competenze legislative di Stato e Regioni

Il referendum del 4 dicembre 2016 non ha confermato il testo del disegno di legge in parola, pertanto ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione la legge non può essere promulgata.

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Disposizioni trasversali/Aua | Istituzioni | Territorio | Energia | Infrastrutture/Reti | Trasporti | Elettricità | Edilizia

Consiglio dei Ministri

Disegno di legge costituzionale

(Gu 15 aprile 2016 n. 88)

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione"

Capo I

Modifiche al Titolo I della parte II della Costituzione

Articolo 1

Funzioni delle Camere

(omissis)

Articolo 2

Composizione ed elezione del Senato della Repubblica

(omissis)

Articolo 3

Modifica all'articolo 59 della Costituzione

(omissis)

Articolo 4

Durata della Camera dei deputati

(omissis)

Articolo 5

Modifica all'articolo 63 della Costituzione

(omissis)

Articolo 6

Modifiche all'articolo 64 della Costituzione

(omissis)

Articolo 7

Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica

(omissis)

Articolo 8

Vincolo di mandato

(omissis)

Articolo 9

Indennità parlamenta

(omissis)

Articolo 10

Procedimento legislativo

(omissis)

Articolo 11

Iniziativa legislativa

(omissis)

Articolo 12

Modifica dell'articolo 72 della Costituzione

(omissis)

Articolo 13

Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione

(omissis)

Articolo 14

Modifica dell'articolo 74 della Costituzione

(omissis)

Articolo 15

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione

(omissis)

Articolo 16

Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza

(omissis)

Articolo 17

Deliberazione dello stato di guerra

(omissis)

Articolo 18

Leggi di amnistia e indulto

(omissis)

Articolo 19

Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

(omissis)

Articolo 20

Inchieste parlamentari

(omissis)

Capo II

Modifiche al Titolo II della Parte II della costituzione

Articolo 21

Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica

(omissis)

Articolo 22

Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica

(omissis)

Articolo 23

Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica

(omissis)

Articolo 24

Scioglimento della Camera dei deputati

(omissis)

Capo III

Modifiche al Titolo III della Parte II della Costituzione

Articolo 25

Fiducia al Governo

(omissis)

Articolo 26

Modifica all'articolo 96 della Costituzione

(omissis)

Articolo 27

Modifica all'articolo 97 della Costituzione

(omissis)

Articolo 28

Soppressione del Cnel

(omissis)

Capo IV

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

Articolo 29

Abolizione delle Province

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province,"sono soppresse

b) al secondo comma, le parole: "le Province,"sono soppresse.

Articolo 30

Modifica all'articolo 116 della Costituzione

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata".

Articolo 31

Modifica dell'articolo 117 della Costituzione

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Articolo 117 — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'Amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Articolo 32

Modifiche all'articolo 118 della Costituzione

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province,"è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori";

c) al secondo comma, le parole: ", le Province "sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali "sono sostituite dalle seguenti: "in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici";

e) al quarto comma, la parola: ", Province "è soppressa.

Articolo 33

Modifica dell'articolo 119 della Costituzione

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 119 — I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti dì ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Articolo 34

Modifica all'articolo 120 della Costituzione

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Il Governo"sono inserite le seguenti: ", acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,"e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente".

Articolo 35

Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza

(omissis)

Articolo 36

Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

(omissis)

Capo V

Modifiche al Titolo VI della Parte II della Costituzione

Articolo 37

Elezione dei giudici della Corte Costituzionale

(omissis)

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 38

Disposizioni consequenziali e di coordinamento

(omissis)

8. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni".

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ", delle Province"sono inserite le seguenti: "autonome di Trento e di Bolzano".

10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere"sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".

11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "ad una delle Camere del Parlamento "sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati".

12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e"sono soppresse e le parole: "Province e Comuni,"sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni,".

13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

(omissis)

12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Articolo 40

Disposizioni finali

(omissis)

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

(omissis)

Articolo 41

Entrata in vigore

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

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