News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 26 giugno 2014

Bonifiche siti inquinati, parte la procedura semplificata

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Bonifiche siti inquinati, parte la procedura semplificata

A partire dal 25 giugno 2014, gli operatori interessati a effettuare interventi di bonifica del suolo a proprie spese, possono utilizzare la procedura semplificata prevista dal nuovo articolo 242-bis del “Codice ambientale”.

 

La procedura semplificata introdotta dal Dl 91/2014 (cd. “Tutela ambientale”) prevede che l'operatore invii uno specifico programma di interventi per la riduzione della contaminazione al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) alla P.a., che ha 120 giorni di tempo per esprimersi.

 

Nel caso di esito positivo degli interventi, che vanno portati a termine entro un anno (prorogabile di sei mesi) pena l'applicazione della procedura "ordinaria", il sito potrà essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso, fatta salva la valutazione di eventuali rischi sanitari derivanti dalle acque di falda contaminate.

 

Transitoriamente, la procedura si applica ai procedimenti di bonifica (anche nazionale) già avviati in conformità al Dlgs 152/2006, mentre i procedimenti di approvazione degli interventi avviati prima del 29 aprile 2006, la cui istruttoria non si è ancora conclusa, vanno definiti “secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n 152”.

 

documenti di riferimento
Dl 24 giugno 2014, n. 91

Cd. Dl "Competitività" - Disposizioni urgenti per settore agricolo, ambientale (Sistri), efficientamento energetico, rilancio e sviluppo imprese - Stralcio

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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