Distributori di carburanti, dal 7 aprile procedure semplificate di bonifica
Acque
Arrivano col Dm Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31 in vigore dal 7 aprile 2015 le procedure semplificate di bonifica e messa in sicurezza dei punti vendita di carburanti.
Il regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 242, comma 4, Dlgs 152/2006 individua i criteri semplificati, le modalità e i tempi per la caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita di carburanti. Le modalità scattano in presenza di una situazione di inquinamento possibile consentendo quegli interventi necessari a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di inquinanti nel suolo o nelle acque sotterranee non contaminati.
Il provvedimento semplifica le modalità di applicazione dei criteri di caratterizzazione dei siti contaminati ex allegato 2, Titolo V, Dlgs 152/2006 e riporta in allegato 1 la short list non esaustiva dei contaminanti riscontrabili e dei parametri da ricercare in fase di caratterizzazione. Nell'allegato 2 al decreto sono invece riportati i criteri semplificati per effettuare l'analisi di rischio.
Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti
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