Recupero ambientale, controllo non limitato al “tal quale”
Rifiuti
Il concetto di rifiuto "tal quale" è rilevante soltanto per il campionamento a fine di caratterizzazione del rifiuto (articolo 8 del Dm 5 febbraio 1998), non per l'effettuazione del test di cessione (articolo 9).
Il Consiglio di Stato (sentenza 818/2014) ha così respinto il ricorso contro un’ordinanza della P.a. che ha diffidato il titolare di una cava a smaltire/recuperare i rifiuti nella stessa abbancati a fini di recupero ambientale (R10), dopo che analisi successive all’avvio delle attività di recupero, effettuate sul rifiuto abbancato e ricoperto con terreno vegetale, avevano mostrato un superamento del valore limite previsto dal Dm 5 febbraio 1998 per il nichel.
Il CdS ha escluso che le regole sui rifiuti possano cedere il passo a quelle sulle bonifiche dei siti contaminati, come richiesto dal ricorrente, anche alla luce dell’articolo 239 del Dlgs 152/2006, che subordinando la bonifica delle aree in cui sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati alla previa rimozione dei rifiuti stessi, “implica che il legislatore abbia riconosciuto l'impossibilità giuridica di una trasformazione del rifiuto abbancato in ‘terreno’, non più soggetto a smaltimento”.
Rifiuti - Recupero ambientale (R10) in cava - Attività di collaudo - Riscontrato superamento dei valori limite - Test di cessione - Articolo 9, Dm 5 febbraio 1998 - Rifiuto "tal quale" - Non compare - Articolo 239, Dlgs 152/2006 - Rifiuto abbancato trasformato in terreno - Escluso
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Recupero ambientale (R10) - Dlgs 152/2006 - Applicabilità del Dm 5 febbraio 1998 - Violazione limiti - Assenza di circostanze particolari - Applicabilità normativa sui rifiuti - Sussiste
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