Rifiuti

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Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186

Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al Dm 5 febbraio 1998

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 5 aprile 2006, n. 186

(Gu 19 maggio 2006 n. 115)

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro della salute

e

il Ministro delle attività produttive

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

a) le quantità massime impiegabili;

b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni di utilizzo degli stessi;

c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/Cee del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/Cee del Consiglio del 18 marzo 1991;

Considerata altresì la necessità di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge 10 maggio 1976, n. 319" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni";

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d-bis):

"d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.".

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Messa in riserva). — 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva".

3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 — messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Quantità impiegabile). — 1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.";

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Campionamenti e analisi). — 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.";

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Test di cessione). — 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.";

g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

"4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.";

h) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

"Art. 11-bis (Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero). — 1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.";

i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1.1.1 le parole da "industria cartaria" a "distribuzione di giornali" sono soppresse;

2) al punto 1.1.1 le parole da "raccolta differenziata" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.";

3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-EN 643";

4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole "carta e cartoni collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e paraffinate" sono soppresse;

5) al punto 2.1 è aggiunto il codice [101112];

6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," è aggiunta la seguente: "eventuale";

7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," è aggiunta la seguente: "eventuale";

8) al punto 3.3.3 all'inizio è aggiunta la seguente parola: "eventuale";

9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole "riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione," è aggiunta la seguente: "eventuale";

10) al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000);

11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" è aggiunta la seguente: "e bituminosi";

12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" è aggiunta la seguente: "e bituminosi";

13) il punto 4.7.3 è sostituito dal seguente: "4.7.3 Attività di recupero:

a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];

b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]";

14) il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente: "4.7.4: Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate";

15) al punto 5.1 dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,";

16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209";

17) al punto 5.2.3 le parole "separazione dei componenti pericolosi" sono soppresse;

18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] è sostituito dal codice [R4];

19) al punto 5.18 il codice [100209] è sostituito dal codice [100299];

20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);

21) al punto 6.1 è aggiunto il codice [170203];

22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole "; attività di costruzione e demolizione";

23) al punto 6.1.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";

24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.";

25) al punto 6.2 è aggiunto il codice [170203];

26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole "; attività di costruzione e demolizione";

27) al punto 6.2.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";

28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";

29) al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione," è aggiunta la seguente: "eventuale";

30) il punto 7.1.3 è sostituito dal seguente: "7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";

31) il punto 7.1.4 è sostituito dal seguente: "7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205";

32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da "cessione" fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]";

33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole "a caldo" sono aggiunte le seguenti "e a freddo";

34) al punto 7.6.3 è aggiunta la seguente lettera c): "c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";

35) al punto 7.6.4 è aggiunta la seguente lettera b): "b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.";

36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole "burattatura e barilatura" sono sostituite dalle seguenti: "burattatura e/o barilatura";

37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice [170508];

38) al punto 7.14.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";

39) al punto 7.15.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";

40) al punto 7.31 le parole "terre e rocce da scavo" sono soppresse; il codice [170504] è soppresso;

41) al punto 7.31.1 le parole "attività di scavo" sono soppresse;

42) al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte" fino alla fine sono soppresse;

43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole "di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse;

44) al punto 7.31.3 è aggiunta la seguente lettera c): "c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].";

45) è aggiunto il seguente punto 7.31-bis:

"7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.";

46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] è sostituito dal codice [R3] ;

47) al punto 8.2 è aggiunto il codice [040222];

48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3];

49) al punto 9.6.3, lettera a) è aggiunto il codice [R3];

50) al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero nell'industria del pannello" è aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)";

51) al punto 11.1.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

52) al punto 11.3.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

53) al punto 11.4.1 le parole "di cui al punto 11.11.3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3";

54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse;

55) al punto 11.8 il codice [020304] è soppresso;

56) al punto 11.8.1 le parole "industria agroalimentare" sono soppresse;

57) al punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura del riso e" sono soppresse;

58) al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono aggiunte le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU";

59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] è soppresso;

60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";

62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola "utilizzo" è soppressa la lettera "e"; dopo "27%" è aggiunta la seguente parola: "minimo";

63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro COD"; le parole tra parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";

64) al punto 12.2.3 è aggiunta la seguente lettera c): "c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]";

65) al punto 12.5.2 le parole "stirene < 500 ppm sul secco" sono sostituite dalle seguenti: "stirene < 50 ppm sul secco";

66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole "preparazione di miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse;

67) al punto 12.13.2 dopo le parole "materiali ferrosi" sono aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%";

68) al punto 13.2.2 le parole "PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb" sono sostituite dalle seguenti: "PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco"; le parole "PCB, PCT < 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT < 5 ppm sul secco";

69) al punto 13.4.2 il codice [R5] è soppresso;

70) al punto 13.4.3, alla fine è aggiunto il codice [R5];

71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "formazione di rilevati" è aggiunto il codice [R5];

72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";

73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato" sono soppresse;

74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";

75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] è sostituito dal codice [R5];

76) al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo diretto" sono sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica";

77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono sostituiti dai codici [080318] [160216];

78) al punto 13.21.3 dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri";

79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" è soppressa;

80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "o speciali non pericolosi";

81) al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti";

82) al punto 14.1.2 le parole da "Nella produzione" fino a "pneumatici fuori uso" sono soppresse;

83) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" sono aggiunte le seguenti: "conformi alle norme tecniche Uni 9903-1";

84) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" è aggiunto il codice [R3];

85) al punto 14.1.3 le parole da "Il combustibile" fino a "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse;

86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione" sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed";

87) al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione di biogas" è aggiunto il codice [R3];

88) al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale";

89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] è sostituito dal codice [200201];

90) al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica" è aggiungo il codice [R3];

91) al punto 17.1.3 dopo le parole "gas di pirolisi e gassificazione" è aggiunto il codice [R3]; le parole "alla voce 12 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale";

92) al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" è soppressa la lettera "e";

93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];

94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 è aggiunto il codice [R3].

l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

Al punto 1.2 dopo le parole "con le seguenti caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma Uni 9903-1".

Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro "umidità" è innalzato dal 30% al "40%".

Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 11" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12".

Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 14" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13";

m) l'allegato 3 è sostituito dal seguente: (omissis)1

n) dopo l'allegato 3 è aggiunto il seguente allegato 4: (omissis)2

o) dopo l'allegato 4 è aggiunto il seguente allegato 5: (omissis)3

 

Note redazionali

1.

Il provvedimento modifica il Dm 5 febbraio 1998, nel cui corpo il contenuto del Dm 186/2006 è completamente trasfuso.

2.

Il provvedimento modifica il Dm 5 febbraio 1998, nel cui corpo il contenuto del Dm 186/2006 è completamente trasfuso.

3.

Il provvedimento modifica il Dm 5 febbraio 1998, nel cui corpo il contenuto del Dm 186/2006 è completamente trasfuso.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 14 novembre 2018, n. 51475 Rifiuti - Lolla di riso - Esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti - Condizioni - Requisiti per la qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Qualifica come rifiuto della lolla di riso miscelata con rifiuti - Sussistenza - Cancellazione ex Dm 186/2006 dall'elenco dei rifiuti recuperabili in modalità semplificata ex Dm 5 febbraio 1998 - Conseguenze - Esclusione in assoluto della qualifica come rifiuto - Insussistenza - Riutilizzo come lettiera per allevamenti zootecnici - Sussistenza - Destinazione ad attività diversa - Riconsiderazione della qualifica- Necessità - Danno ambientale - Deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale - Articolo 300, comma 1, Dlgs 152/2006 - Inquinamento atmosferico da illecita combustione di rifiuti tramite termovalorizzatore - Sussistenza - Articolo 300, comma 2, Dlgs 152/2006 - Assenza dall'aria dall’elenco di parametri - Irrilevanza - Applicazione di misure diverse da quelle compensative - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Impossibilità

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