News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 21 marzo 2014

Rumore molesto, l'impresa risponde penalmente

Rumore

(Francesco Petrucci)

Un imprenditore che esercita attività emettendo rumori molesti con abuso di strumenti lavorativi commette il reato ex articolo 659, Codice penale e non la fattispecie di violazione della "normativa acustica" colpita da mera sanzione amministrativa.

 

La Cassazione (sentenza 14 marzo 2014, n. 12274) ricorda la distinzione tra rumore "molesto" da attività lavorativa che supera i limiti di legge e che è oggetto di sanzione amministrativa (vedi articolo 10, legge 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico) e rumore derivante da attività di impresa effettuata con abuso di strumenti lavorativi. Nel caso di specie l'imprenditore condannato aveva esercitato attività notturna, all'aperto (non nell'immobile industriale) e vicina alle abitazioni senza prendere alcuna precauzione per limitare il rumore.

 

Una volta accertato che il rumore molesto che deriva da attività di impresa sia realizzato con abuso di strumenti lavorativi, siamo nel campo del reato di disturbo alla quiete delle persone (articolo 659, comma 1, C.p.) e non nella fattispecie "depenalizzata" dalla legge quadro sull'inquinamento acustico. Trattasi in altre parole di rumore derivante da attività lavorativa esercitata con modalità improprie per il quale scatta il reato penale.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2014, n. 12274

Rumore - Emissioni rumorose notturne - Derivanti da attività produttiva - Abuso di strumenti di lavoro - Responsabilità penale - Sussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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