Responsabilità "231", basta vantaggio oggettivo per l'Ente
Responsabilità 231
L'Ente è responsabile ex Dlgs 231/2001 se viene provato che ha ricavato dal reato commesso dal dipendente un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito.
Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 4 marzo 2014, n. 10265. Per i Supremi Giudici la legge (Dlgs 231/2001, articolo 5) è chiara: una volta provato il vantaggio per l'Ente, non è necessario che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'Ente perché esso sia responsabile, né è richiesto che il dipendente o manager sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta.
In altre parole, l'interesse del dipendente autore del reato può coincidere con quello dell'Ente ma la responsabilità della società sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi anche quello dell'Ente. Importante è solo che non sia stato accertato che il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Prova del vantaggio dell'ente per effetto del reato presupposto - Sufficienza - Impossibilità di determinare l'effettivo interesse ex ante alla consumazione dell'illecito - Irrilevanza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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