Imballaggi per alimenti, Ue aggiorna elenchi
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Il regolamento 202/2014/Ue, in vigore dal 24 marzo 2014, integra l’elenco dei materiali e degli oggetti in plastica autorizzati a venire a contatto con gli alimenti, con l'ingresso due nuove sostanze.
Trattasi della 2-fenil-3,3— bis(4-idrossifenil)ftalimmidina e dell'1,3-bis(isocianatometil)benzene, che vengono integrate nell’elenco recato dall’allegato I del regolamento 10/2011/Ue e iscritte con i numeri 872 e 988.
Il regolamento 202/2014/Ue interviene poi sulla sostanza Mca n. 988, 1,3-bis(isocianatometil)benzene (e sulla migrazione del suo prodotto di idrolisi, cioè l'1,3-benzedimetanammina, iscritta con il numero 421), e sulla sostanza Mca n. 340 (dicianodiammide) in relazione alla quale viene stabilito un limite di migrazione specifica (Lms) di 60 mg/kg.
I materiali non conformi alle nuove regole, purché immessi legalmente sul mercato prima del 24 marzo 2014 (data di entrata in vigore del regolamento 202/2014/Ue), possono essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. Dopo tale data, potranno rimanere sul mercato sino all’esaurimento delle scorte.
Materiali e oggetti in plastica - Imballaggi per prodotti alimentari
Materiali e oggetti in plastica - Imballaggi per prodotti alimentari - Modifiche al regolamento (Ue) n. 10/2011
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