News - Aggiornamento normativo

Responsabilità 231

Milano, 26 febbraio 2014

Responsabilità "231", modello organizzativo salva Ente solo se aggirato fraudolentemente

Responsabilità 231

(Francesco Petrucci)

Responsabilità "231", modello organizzativo salva Ente solo se aggirato fraudolentemente

In caso di reato del management, la società si "salva" dalla responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 solo se il modello organizzativo creato per prevenire il reato-presupposto è aggirato fraudolentemente.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 2014, n. 4677) annulla la sentenza di appello che aveva assolto una società da responsabilità amministrativa per reato dei suoi manager sulla base del fatto che il modello organizzativo, correttamente predisposto, era stato violato. Per i Supremi Giudici non basta violare le regole del modello, occorre mettere in atto una frode, aggirando la norma.

 

Anche un modello organizzativo predisposto in base a linee guida delle associazioni di categoria e "validato" dal Ministero va messo alla prova, non è di per sé incensurabile. Ed esonera l’Ente da responsabilità ex articolo 6, Dlgs 231/2001 solo se violato con una condotta fraudolenta atta a forzarne le "misure di sicurezza". Dato che il management ha solo violato le regole senza porre in essere un inganno la società non è esente da responsabilità e la sentenza assolutoria va cassata.

documenti di riferimento
Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2014, n. 4677

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Modello organizzativo - Efficacia esimente per l'ente - Condizioni - Elusione fraudolenta del modello - Necessità - Mera violazione delle prescrizioni ivi contenute - Insufficienza - Controlli - Efficacia - Condizioni

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