Impianto depurazione, ok esercizio sotto Aia in attesa eventuale Via
Acque
Se in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) relativa a un impianto di depurazione il funzionario ritenga che vada espletata la Via, l'impianto può continuare l'esercizio sulla base dell'Aia già rilasciata in attesa della conclusione della valutazione ambientale.
Lo ha ricordato il Tar Piemonte nella sentenza 28 novembre 2013, n. 1255. Un'impresa aveva chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) al Suap, Sportello unico attività produttive del Comune competente. In sede di conferenza di servizi ex legge 241/1990 era stata ravvisata la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale e il funzionario responsabile aveva mandato i documenti alla Provincia, Ente competente per la Via, nel contempo "bloccando" il rinnovo dell'Aia.
Il Tar ha dichiarato il diritto dell'impresa ricorrente a continuare ad operare poiché, ai sensi dell'articolo 29-octies, Dlgs 152/2006, l'attività dell'impianto di depurazione, nelle more della definizione della Via, può proseguire sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata. Spetterà alla Provincia decidere sia in ordina alla Via sia ordine all'Aia.
Acque - Impianto di depurazione - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Rinnovo - Necessità della valutazione di impatto ambientale (Via) - Prosecuzione dell'attività in attesa della Via (articolo 29, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Sussistenza
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