Acque

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 22 novembre 2013, n. 1255

Acque - Impianto di depurazione - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Rinnovo - Necessità della valutazione di impatto ambientale (Via) - Prosecuzione dell'attività in attesa della Via (articolo 29, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Sussistenza

Se in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) relativa a un impianto di depurazione il funzionario ritenga che vada espletata la Via, l'impianto può continuare l'esercizio sulla base dell'Aia già rilasciata in attesa della conclusione della valutazione ambientale.
Lo ha ricordato il Tar Piemonte nella sentenza 28 novembre 2013, n. 1255. Un'impresa aveva chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) al Suap, Sportello unico attività produttive del Comune competente. In sede di conferenza di servizi ex legge 241/1990 era stata ravvisata la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale e il funzionario responsabile aveva mandato i documenti alla Provincia, Ente competente per la Via, nel contempo "bloccando" il rinnovo dell'Aia.
Il Tar ha dichiarato il diritto dell'impresa ricorrente a continuare ad operare poiché, ai sensi dell'articolo 29-octies, Dlgs 152/2006, l'attività dell'impianto di depurazione, nelle more della definizione della Via, può proseguire sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata. Spetterà alla Provincia decidere sia in ordina alla Via sia ordine all'Aia.

Tar Piemonte

Sentenza 22 novembre 2013, n. 1255

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2012, proposto da:

(A) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis)

 

contro

Comune di Verbania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non costituita;

 

per l'annullamento

— della determinazione del dirigente dello Sportello unico per le attività produttive del Verbano 6 agosto 2012 n. 68, comunicata in data 7 agosto 2012, di conclusione del procedimento con diniego alle (A) Srl della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia del VCO con d.d. n. 408 del 9 agosto 2006, impianto sito in (omissis);

— di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, della nota del dirigente del Settore VII ambiente e georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola 12 novembre 2012 prot. n. 0050022/7.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verbania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

1. La società (A) Srl gestisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in numerosi comuni della provincia del VCO.

2. È titolare di vari impianti di depurazione, tra cui quello collocato nel Comune di Cannobio, il quale depura gli scarichi civili e industriali di quattro Comuni con un bacino di utenza di circa 24.000 abitanti.

3. Con l'entrata in vigore del Dlgs 59/2005, essa ha ottenuto dalla Provincia del VCO, in data 9 agosto 2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione del predetto impianto.

4. In vista della scadenza del titolo autorizzatorio, prevista per il 30 ottobre 2012, la medesima ha presentato alla Provincia, con istanza del 27 aprile precedente, domanda di rinnovo.

5. La Provincia ha trasmesso l'istanza, per competenza, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Verbania, il quale ha indetto una conferenza di servizi nel corso della quale la Provincia ha segnalato la necessità di verificare se l'impianto di depurazione di Cannobio dovesse essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale dal momento che esso tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

6. L'interessata ha presentato un "documento di sintesi" indicando in maniera dettagliata le tipologie e i quantitativi di rifiuti trattati nell'impianto di Cannobio e sostenendo non essere necessaria la procedura di Via.

7. Per contro, il dirigente del Suap, con atto del 6 agosto 2012, ha ritenuto che la procedura di Via era necessaria, "con l'assorbimento di tutte le procedure connesse, come previsto dalla Lr n. 40/1998 e ss. mm. ii.", e ha pertanto trasmesso la pratica alla Provincia, quale ente competente in materia di Via.

8. Nel contempo, il dirigente del Suap ha dichiarato concluso il procedimento amministrativo dinanzi al proprio ufficio per il rinnovo dell'Aia e non ha autorizzato il rinnovo di quest'ultima.

9. (A), con istanza del 26 ottobre 2012, ha quindi chiesto all'Organo tecnico della Provincia del VCO la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Lr n. 40/1998 e del Dlgs n. 152/2006 sul presupposto che "esso [l'impianto di Cannobio] rientra nella categoria progettuale n. 6 dell'allegato A2 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100/t al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato …".

10. Peraltro, prima ancora di formulare tale richiesta, con nota del 9 agosto 2012 (A) ha chiesto alla Provincia VCO che, "conseguentemente alla presentazione dell'istanza di Via, venga rilasciato nulla osta per il proseguimento dell'attività oggetto di Via nell'impianto di Cannobio, nel rispetto della precedente autorizzazione e fino al termine del procedimento autorizzativo".

11. La Provincia, con nota del 12 novembre 2012, ha negato il rilascio del nulla osta rilevando che la richiedente non necessitava di alcun nulla osta per continuare a gestire l'impianto dal momento che già la legge (articolo 29-octies Dlgs 152/2006) autorizza il gestore a continuare l'attività sulla base della precedente autorizzazione nelle more del procedimento di rinnovo dell'Aia.

12. Con ricorso portato alla notifica il 14 novembre 2012 e depositato il 21 novembre 2012, (A) ha impugnato dinanzi a questo Tar sia la determinazione del Suap n. 69 del 6 agosto 2012, sia la successiva nota della Provincia del 12 novembre 2012, e ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto:

I) la violazione dell'articolo 10-bis legge 241/1990: il diniego di rinnovo dell'Aia non è stato preceduto dal doveroso preavviso di diniego;

II) la violazione della normativa di settore, statale e regionale, in materia di Via: l'impianto di depurazione di Cannobio non necessita di valutazione di impatto ambientale, dal momento che per gli impianti già autorizzati la Via è necessaria, in sede di rinnovo dell'Aia, solo nel caso di variazioni essenziali dell'impianto idonee a determinare notevoli ripercussioni sull'ambiente e in presenza di opere che modifichino lo stato dei luoghi, laddove nel caso di specie non c'è stata alcuna variazione dell'impianto rispetto alla situazione già esaminata in occasione del rilascio della prima Aia del 2006, se non l'eliminazione del trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi;

III) la nullità per difetto di attribuzione del diniego di rinnovo dell'Aia adottato dal dirigente del Suap: allorché il rinnovo dell'Aia richieda la preventiva valutazione di impatto ambientale, la competenza passa alla Provincia sia in ordine alla Via che in ordine all'Aia, e nelle more di tale procedimento l'impianto può essere mantenuto in esercizio fino alla definizione del procedimento.

13. Con ordinanza n. 661/12 del 21 dicembre 2012 la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente ritenendo fondato, ad un primo esame, il terzo motivo dedotto e per l'effetto ha sospeso l'esecuzione degli atti impugnati "ai fini della prosecuzione dell'attività di gestione del depuratore di Cannobio da parte della società ricorrente sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale n. 408 del 9 agosto 2006 fino alla definizione del procedimento di Via".

14. In prossimità dell'udienza di merito, si è costituito il Comune di Verbania eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, e comunque la sua infondatezza. Ha esposto il Comune, in particolare, che con l'atto impugnato il dirigente del Suap non ha voluto negare il rinnovo dell'Aia, ma soltanto dichiarare concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio per consentirne la prosecuzione davanti all'ufficio provinciale competente; ha aggiunto che mai è stato precluso alla società ricorrente di continuare la propria attività di depurazione in base alla precedente autorizzazione, dal momento che per effetto dell'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 la precedente autorizzazione nelle more del procedimento di Via, "per effetto del deposito dell'istanza di rinnovo, ha assunto efficacia ultrattiva consentendo alla Società la prosecuzione della attività fino al rilascio della nuova autorizzazione".

15. Non si è costituita la Provincia VCO, pur ritualmente intimata.

16. All'udienza pubblica del 7 novembre 2013, i difensori delle parti hanno dato atto che la procedura di Via è tuttora in corso, quindi la causa è stata brevemente discussa e trattenuta per la decisione.

 

Diritto

1. Alla luce dei chiarimenti resi dalla difesa comunale nella propria memoria di costituzione, può ritenersi fondata l'eccezione preliminare formulata dalla stessa difesa di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati per carenza (originaria) di interesse, dovendosi peraltro accertare e dichiarare – anche ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a. — il diritto della società ricorrente di proseguire l'attività di gestione del depuratore di Cannobio sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale n. 408 del 9 agosto 2006 fino alla definizione del procedimento di Via tuttora in corso, ai sensi dell'articolo 29-octies Dlgs 152/2006.

2. Procedendo con ordine, è certamente inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati sul presupposto che il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di Cannobio non necessiterebbe di valutazione di impatto ambientale.

2.1. La censura è inammissibile dal momento che dagli atti di causa risulta che è stata la stessa ricorrente a chiedere alla Provincia del VCO, in data 26 ottobre 2012, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della Lr n. 40/1998 e del Dlgs n. 152/2006 relativamente all'impianto di Cannobio, senza formulare alcuna riserva in ordine all'effettiva necessità e, quindi, in definitiva, alla legittimità di tale procedura, con ciò prestando evidentemente acquiescenza alle richieste formulate dalla Provincia in sede di conferenza di servizi e a quanto conclusivamente ritenuto, sotto tale specifico profilo, dal dirigente del Suap nel provvedimento impugnato del 6 agosto 2012.

3. Fatto questo rilievo iniziale, la materia del contendere resta circoscritta al primo e al terzo motivo.

3.1. Osserva il Collegio che l'interesse sostanziale sotteso a tali motivi è quello — esplicitato dalla stessa ricorrente in più parti dell'atto introduttivo — di poter continuare l'attività di gestione dell'impianto di Cannobio, nelle more dell'espletamento della procedura di Via, sulla scorta della precedente autorizzazione integrata ambientale del 2006.

3.2. Tale interesse è presidiato dalla specifica previsione di cui all'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006 secondo cui "Fino alla pronuncia dell'autorità competente [sul rinnovo dell'Aia] il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione".

3.3. Ritiene il Collegio che tale specifico interesse della ricorrente non sia stato pregiudicato dall'impugnata nota del dirigente della Provincia del VCO del 11 novembre 2012, la quale, al contrario, richiamando proprio il principio di cui al citato articolo 29-octies, non ha negato il rilascio del nulla-osta richiesto dall'interessata, ma si è limitata ad evidenziarne l'inutilità sul presupposto che quanto richiesto dal gestore è già consentito dalla legge, senza necessità di alcuna intermediazione autorizzativa dell'Amministrazione.

3.4. Analogamente, ritiene il collegio che l'interesse sostanziale dedotto dalla ricorrente non sia stato pregiudicato neppure dalla nota del dirigente del Suap del 6 agosto 2012, letta, quest'ultima, alla luce delle precisazioni fornite in giudizio dalla difesa comunale, le quali consentono di attribuire a tale documento il suo corretto significato, al di là di una formulazione letterale del testo che probabilmente non è stata delle più felici.

3.5. Il provvedimento si conclude, in effetti, con un dispositivo in cui si il dirigente del Suap "dichiara concluso il procedimento" dinanzi al proprio ufficio e "non autorizza" il rinnovo dell'Aia, ma, leggendo il testo dell'atto nella sua integralità alla luce di quanto esposto nel suo preambolo, si comprende che il suo redattore ha inteso esclusivamente dichiarare concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e trasmettere la pratica alla Provincia, dopo aver constatato che il rinnovo dell'Aia richiedeva l'attivazione della procedura di Via di competenza della Provincia, la quale avrebbe emesso conclusivamente un provvedimento di Via assorbente in sé anche quello di Aia.

3.6. In definitiva, il dirigente del Suap ha inteso soltanto dichiarare conclusa la fase del procedimento di competenza del Suap, rimettendo l'interessata dinanzi alla Provincia per l'espletamento della fase ulteriore e conclusiva.

3.7. Letta in questa diversa prospettiva, la nota del Suap non implica né il rigetto definitivo dell'Aia, né tanto meno il divieto per l'interessata di proseguire l'attività di gestione dell'impianto di Cannobio sulla scorta dell'Aia precedente fino alla definizione del procedimento di Via, secondo quanto previsto dalla legge.

3.8. Al contrario, può ritenersi accertato che entrambe le Amministrazioni intimate concordano sulla sussistenza di tale diritto in capo alla ricorrente.

4. Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, accertato che gli atti impugnati non hanno leso l'interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla società ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza (originaria) di interesse.

5. Nel contempo, per esigenze di chiarezza e di effettività della tutela giurisdizionale, anche ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettera e) C.p.a. — tenuto conto che la circostanza è pacifica tra le parti — va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di proseguire nell'attività di gestione del depuratore di Cannobio sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale n. 408 del 9 agosto 2006 fino alla definizione del procedimento di Via, ai sensi dell'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006.

6. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti attesa la singolarità della vicenda esaminata.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe;

a) dichiara inammissibile la domanda di annullamento per carenza di interesse, nei sensi indicati in motivazione;

b) accerta il diritto della ricorrente di proseguire l'attività di gestione del depuratore di Cannobio sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale n. 408 del 9 agosto 2006 fino alla definizione del procedimento di Via, ai sensi dell'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006,

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 novembre 2013.

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