Ecolabel, Ue aggiorna i diritti
Qualità
Entra in vigore il 4 settembre 2013 il nuovo regolamento europeo che modifica l’entità dei diritti da pagare per l’uso del marchio di qualità ecologica, e consente alle P.a. di “agganciare” i diritti annuali al valore delle vendite del prodotto “verde”.
Il regolamento 14 agosto 2013, n. 782/2013, che modifica l’allegato III del regolamento “madre” dell’Ecolabel (66/2010/Ue), introduce i nuovi “diritti per le ispezioni” (esigibili dalle singole P.a.) e modifica i già previsti diritti “per l’esame della domanda” e “annuali”.
In relazione ai primi, sale la stanghetta del massimo esigibile (da 1200 a 2mila euro) e la riduzione prevista a favore dei soggetti Emas (dal 20% al 30%, ma scende al 15% quella concessa ai soggetti Iso 14001).
Per quanto riguarda i “diritti annuali”, dal 4 settembre le P.a. potranno scegliere se continuare a richiedere un importo forfettario (il massimo passa da 1500 euro “per marchio” a 25mila euro “per gruppo di prodotti per richiedente”, con riduzione minima del 25% per Pmi, microimprese e Pvs), oppure basarsi sul valore annuale delle vendite del prodotto cui è stato assegnato il marchio ecolabel (massimo 0,15%).
Marchio di qualità ecologica (Ecolabel) - Modifica dell'allegato III del regolamento 66/2010
Marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel)
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