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Commissione europea

Regolamento 14 agosto 2013, n. 782/2013

(Guue 15 agosto 2013 n. L 219)

Regolamento che modifica l’allegato III del regolamento (Ue) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel Ue)

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di promuovere l'uso del marchio Ecolabel Ue e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri di tale marchio, è opportuno che i costi relativi al suo utilizzo siano quanto più possibile contenuti ma sufficienti a coprire i costi di gestione del sistema.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 prevede la possibilità di aumentare l'importo massimo dei diritti ove necessario e opportuno.

(3) Gli organismi competenti hanno effettuato una valutazione interna al fine di stabilire se l'attuale livello dei diritti è sufficiente a coprire i costi generati dai compiti che sono chiamati a svolgere per la gestione del sistema del marchio Ecolabel Ue.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010, Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (Ce) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013

Allegato

"Allegato III

1. Diritti per l'esame della domanda

L'organismo competente cui è indirizzata la domanda impone un diritto in base alle spese di esame della stessa. Tale diritto non è inferiore a 200 Eur, né superiore a 2 000 Eur.

Nel caso di piccole e medie imprese1 e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo del diritto non è superiore a 600 Eur.

Nel caso di microimprese2 , l'importo massimo del diritto è pari a 350 Eur.

Il diritto per l'esame della domanda è ridotto del 30% per i richiedenti registrati secondo il sistema comunitario di ecogestione ed audit (Emas) o del 15 % per quelli in possesso della certificazione Iso 14001. Le riduzioni non sono cumulabili. Se il richiedente è registrato presso entrambi i sistemi, si applica unicamente la riduzione più elevata.

La riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare la piena rispondenza ai criteri per il marchio Ecolabel Ue dei suoi prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica, per tutto il periodo di validità del contratto, e a inserire adeguatamente tale impegno nella sua politica in materia di ambiente e tra gli obiettivi ambientali dettagliati.

Gli organismi competenti possono imporre un diritto per la modifica o l'estensione di una licenza. Tale onere non è superiore al diritto per l'esame della domanda; le riduzioni di cui sopra sono altresì applicabili.

Il diritto per l'esame della domanda non comprende il costo delle prove e della valutazione da parte di terzi o di qualsiasi ispezione in loco che potrebbe essere richiesta da un terzo o da un organismo competente. Tali costi sono a carico del richiedente.

2. Diritti annuali

L'organismo competente può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio Ecolabel Ue il versamento di un diritto annuale. Si può trattare di un importo forfettario o di un importo basato sul valore annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue.

Il periodo coperto da tale diritto annuale inizia dalla data di assegnazione del marchio Ecolabel Ue al richiedente.

Se il diritto corrisponde a una percentuale del valore delle vendite annuali, non supera lo 0,15 % di tale valore. Il diritto è calcolato in base ai prezzi franco fabbrica nei casi in cui il prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica sia una merce, mentre è calcolato sul prezzo di fornitura qualora si tratti di servizi.

L'importo massimo del diritto annuale è di 25 000 Eur per gruppo di prodotti per richiedente.

Nel caso di Pmi, microimprese e richiedenti di paesi in via di sviluppo, il diritto annuale è ridotto almeno del 25 %.

Il diritto annuale non copre il costo delle prove, della valutazione o di qualsiasi ispezione in loco che si rendesse necessaria.

Tali costi sono a carico del richiedente.

3. Diritti per le ispezioni

L'organismo competente può esigere un diritto per le ispezioni."

Note ufficiali

1.

PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione (Gu L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

2.

Microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce.

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