Decisione Commissione Ue 2020/503/Ue
Criteri ecologici per il marchio Ecolabel Ue per i prodotti vernicianti per interni ed esterni – Modifica alla decisione 2014/312/Ue per estendere la deroga relativa all'ossido di zinco al fine di consentirne l'utilizzo quale stabilizzante di preservanti nella "preservazione di prodotti in scatola" e nella preservazione di "paste coloranti"
Ultima versione disponibile al 04/10/2024
Commissione europea
Decisione 3 aprile 2020, n. 2020/503/Ue
(Guue 7 aprile 2020 n. L 109)
Decisione che modifica la decisione 2014/312/Ue al fine di estendere la deroga relativa all'ossido di zinco al fine di consentirne l'utilizzo quale stabilizzante di preservanti nella "preservazione di prodotti in scatola" e nella preservazione di "paste coloranti"
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel Ue per ciascun gruppo di prodotti.
(2) La decisione 2014/312/Ue della Commissione2 stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i prodotti vernicianti per esterni e per interni.
(3) Una deroga per l'uso dell'ossido di zinco (ZnO, CAS: 1314-13-2), classificato per i pericoli seguenti: H400, tossicità acquatica acuta categoria 1, e H410, tossicità acquatica cronica categoria 1, quale stabilizzante delle combinazioni di preservanti di pellicola secca che richiedono l'uso di zinco piritione (Zpt) o di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (Bit) fino a una concentrazione dello 0,05%, è stabilita al punto 1, lettera d) dell'appendice della decisione 2014/312/Ue.
(4) A norma dell'allegato della decisione 2010/72/Ue della Commissione3 , l'uso del BIT come preservante di pellicola secca non è approvato. Pertanto, è necessario modificare di conseguenza il punto 1, lettera d) summenzionato.
(5) Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel Ue hanno suggerito di estendere l'attuale deroga per consentire l'uso dell'ossido di zinco quale stabilizzante di preservanti anche nella "preservazione di prodotti in scatola" e nella preservazione di "paste coloranti".
(6) In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (Refit) del marchio Ecolabel Ue del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell'Unione per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di questa modifica per garantire un diffuso utilizzo del marchio di qualità ecologica per questo gruppo di prodotti. Sono stati inoltre consultati i portatori di interessi del settore pubblico.
(7) Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai fornitori e dai fabbricanti di pitture, lo ZnO viene usato come stabilizzante nei prodotti vernicianti in combinazione con i due preservanti seguenti: lo Zpt e il Bit, usati per contrastare la crescita microbica indesiderata nelle pitture.
(8) Lo ZnO svolge una funzione stabilizzante nelle pitture che utilizzano lo Zpt e il Bit come preservanti. Lo ZnO previene la tendenza dello Zpt alla transchelazione con altri ioni metallici, tipicamente ferro e calcio, e alla formazione di complessi colorati che inducono variazioni di colore indesiderate nella pittura. Associato al Bit, lo ZnO gli impedisce di passare dalla fase acquosa alla fase organica delle pitture (ad esempio il legante), aumentandone così la disponibilità nella fase acquosa in cui il rischio di crescita microbica è maggiore. Senza lo ZnO, la durata di vita della pittura si ridurrebbe a poche settimane, riducendone così anche la durata di inutilizzo.
(9) La decisione 2014/312/Ue consente già l'utilizzo dello ZPT con queste tre funzioni: come preservante per prodotti in scatola, come preservante per macchine per la colorazione e come preservante di pellicola secca, fino a una concentrazione dello 0,05%, e consente l'utilizzo del BIT in concentrazioni dello 0,05% nel prodotto finito pronto all'uso. Sembra pertanto opportuno consentire l'utilizzo dello ZnO quale stabilizzante per le stesse applicazioni.
(10) Quando lo ZnO viene usato per stabilizzare le combinazioni di preservanti per "prodotti in scatola" e per "paste coloranti", l'impatto sull'ambiente previsto è inferiore rispetto all'uso nelle combinazioni di preservanti di pellicola secca (già oggetto di deroga secondo i criteri attuali), poiché una dose tipica di Zpt per la preservazione della pellicola secca di un prodotto verniciante per esterni sarebbe circa dieci volte superiore a quella richiesta per la preservazione di un prodotto in scatola per interni.
(11) La maggior parte delle alternative usate dai fabbricanti, sotto forma di altre combinazioni di preservanti che non richiedono lo ZnO per la stabilizzazione, utilizza il MIT (2-metil-2H-isotiazol-3-one). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento (Ue) 2018/1480 della Commissione4 , dal 1o maggio 2020 il Mit sarà classificato, tra l'altro, come Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 (può provocare una reazione allergica della pelle). Questo farà scattare la classificazione di pericolo Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 anche per i prodotti vernicianti finiti che utilizzano il Mit in concentrazioni pari o superiori a 15 ppm. Le ricerche scientifiche attuali indicano che il Mit non è efficace come preservante in concentrazioni inferiori a 15 ppm.
(12) Lo Zpt, il Bit o combinazioni degli stessi sono considerati le uniche alternative praticabili in sostituzione al Mit, ma richiedono l'utilizzo dello ZnO in tutte le sue possibili applicazioni.
(13) Pertanto, non è tecnicamente fattibile sostituire lo ZnO.
(14) I dati forniti dai portatori di interessi dimostrano che per ottenere una capacità stabilizzante sufficiente, è necessario fino allo 0,030% di ZnO per le combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e paste coloranti che contengono Zpt, e lo 0,010-0,040% di ZnO in combinazione con il Bit.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/312/Ue.
(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,
ha adottato la presente decisione:
Articolo unico
Nell'appendice della decisione 2014/312/Ue, al punto "1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito", la lettera d) (Stabilizzante di preservanti) è sostituita dalla seguente:
Gruppo di sostanze | Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe | Limiti di concentrazione (se del caso) | Valutazione e verifica |
"d) Stabilizzante di preservanti | L'ossido di zinco è oggetto di deroga per essere utilizzato quale stabilizzante per: | Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione." | |
combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l'uso di zinco piritione con o senza 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (Bit). | 0,030% | ||
combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l'uso di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (Bit). | 0,040% | ||
combinazioni di preservanti della pellicola secca che richiedono l'uso di zinco piritione. | 0,050% |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Note ufficiali
Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.
Decisione 2014/312/Ue della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (Gu L 164 del 3 giugno 2014, pag. 45).
Decisione 2010/72/Ue della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Gu L 36 del 9 febbraio 2010, pag. 36).
Regolamento (Ue) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (Ue) 2017/776 della Commissione (Gu L 251 del 5 ottobre 2018, pag. 1).