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Commissione europea

Decisione 22 novembre 2010, n. 2010/709/Ue

(Guue 24 novembre 2010 n. L 308)

Decisione della Commissione che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea1 , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 i criteri per il marchio di qualità ecologica dell'Ue devono essere stabiliti con l'aiuto del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in appresso "Cueme").

(2) Per far sì che il sistema del marchio di qualità ecologica dell'Ue sia accettato dal pubblico, è fondamentale che, insieme agli organismi competenti degli Stati membri, facciano parte di questo comitato in qualità di parti interessate organizzazioni come le organizzazioni non governative del settore ambientale e le associazioni di consumatori.

(3) È opportuno sostituire la decisione 2000/730/Ce della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno2 ,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

È istituito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in appresso "Cueme").

Articolo 2

1. I membri del Cueme sono nominati dalla Commissione.

2. Il Cueme è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle organizzazioni seguenti:

a) Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs — Beuc);

b) Eurocoop;

c) Ufficio europeo per l'ambiente (European Environmental Bureau — Eeb);

d) Business Europe;

e) Unione europea dell'artigianato e delle Pmi (Ueapme);

f) Eurocommerce.

3. La Commissione, se necessario, può modificare la composizione del Cueme.

Articolo 3

1. Ogni membro del Cueme designa una persona di contatto.

2. Le riunioni del Cueme sono presiedute dal suo presidente.

3. Il Cueme adotta il proprio regolamento interno previa consultazione della Commissione.

4. Le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute dai membri nell'ambito delle attività del Cueme sono rimborsate dalla Commissione nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale assegnato tale voce di spesa.

Articolo 4

La decisione 2000/730/Ce è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2010.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Gu L 293 del 22 novembre 2000, pag. 24.

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